L. 230/98
Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza
Legge 8
luglio 1998, n. 230
"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.163 del 15 luglio
1998
ARTICOLO
1
1. I cittadini
che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici,
opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento
nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono
adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione
del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura
e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente
al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato
ai fini enunciati nei "Princìpi fondamentali"
della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità
e le norme stabilite nella presente legge.
ARTICOLO
2
1. Il diritto
di obiezione di coscienza al servizio militare non è
esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino
titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi
indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad
eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h),
nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge
18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini
soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di
rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore,
prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del
rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione
di coscienza;
b) abbiano
presentato domanda da meno di due anni per la prestazione
del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia
di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo
forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che
comporti l'uso delle armi;
c) siano stati
condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di
armi e materiali esplodenti;
d) siano stati
condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti
riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata.

ARTICOLO
3
1. Nel bando
di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa
deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri
concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
ARTICOLO
4
1. I cittadini
che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio
civile devono presentare domanda al competente organo di
leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è
ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere
sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione
dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché
l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità,
con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo
2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla
leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima
sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente
articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si
applicano fino al 31 dicembre 1999.
2. All'atto
di presentare la domanda, l'obiettore può indicare
le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore
d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio
gestito da enti del settore pubblico o del settore privato,
designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione
prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere
corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze
o titoli di studio o professionali utili.
3. Gli abili
ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio
militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che
non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti
al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva
entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle
armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio
civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio
del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
(nota 1)

ARTICOLO
5
1. Il Ministro
della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli
uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative
di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei
mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della
medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.
2. La mancata
decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento
della domanda.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.
4. Fino al
31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione
al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto
decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore
può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione
ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta
la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano
le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di
procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche
prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente,
può sospendere fino alla sentenza definitiva, con
ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi,
l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda
o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio
civile.
5. Dalla data
di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente
ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale
in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del
codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56
del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.
6. Il rigetto
del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo
di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ARTICOLO
6
1. I cittadini
che prestano servizio civile ai sensi della presente legge
godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali
e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio
militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei
militari di leva con esclusione dei benefìci volti
a compensare la condizione militare.
2. Il periodo
di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti
gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti
e con le modalità con le quali la legislazione vigente
riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo
di servizio civile e di leva effettivamente prestato è
valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che
le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi
prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai
fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli
nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è
da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo
trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto
di lavoro.
4. L'assistenza
sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale,
salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

ARTICOLO
7
1. Dalla data
di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori
vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale;
tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste
originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
2. La lista
degli obiettori di coscienza prevede più contingenti
annui per la chiamata al servizio.
ARTICOLO
8
1. In attesa
dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi
della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, è istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio
civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per
il primo triennio nel limite massimo di cento unità,
è assicurata utilizzando le vigenti procedure in
materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto
previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede
centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente
generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane
in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio
di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare
e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente,
dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento
complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata
e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni
convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare
convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni
pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente
aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali,
per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività
di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile,
cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio
estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere
e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori
sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e
con le regioni competenti per territorio, appositi corsi
generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono
obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi
al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia
del periodo di addestramento speciale al servizio civile
presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui
all'articolo 9, comma 4;
d) verificare,
direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite
le prefetture, la consistenza e le modalità della
prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza
ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni
dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere
a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma
di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere
verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli
enti e le organizzazioni che impieghino più di cento
obiettori in servizio;
e) predisporre,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme
di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata
e non violenta;
f) predisporre
iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti
e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre
e gestire un servizio informativo permanente e campagne
annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati,
per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità
previste dalla presente legge;
h) predisporre,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani
per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità
e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) predisporre
il regolamento generale di disciplina per gli obiettori
di coscienza;
l) predisporre
il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione
e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché
per la definizione delle modalità di collaborazione
fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento
a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma
2, con decreto del Presidente della Repubblica, è
emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni delle province autonome, apposito regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento
sono altresì definite le norme dirette a disciplinare
la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui
all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta
al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanare
entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti
di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali
regolamenti è preventivamente acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un
periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale
della collaborazione del Ministero della difesa ai fini
della gestione annuale del contingente.
6. Al fine
di assicurare la necessaria immediata operatività
dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio
dei ministri può avvalersi in via transitoria di
personale militare in posizione di ausiliaria, di personale
civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni,
dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi
nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
8. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO
9
1. Il Ministro
della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale
per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza
le cui domande siano state accettate o siano state presentate
da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso
l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al
31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio
civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento
della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo
11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il
limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo
di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo
secondo le norme vigenti per il servizio di leva.
2-bis. Ferme
restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva
e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da
avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione
di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati
o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa
di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza
decrescente, in almeno una delle seguente condizioni: a)
difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità
lavorative, di conduzione d'impresa o assistenziali; b)
svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale,
con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale
o internazionale; c) minore indice di idoneità somatico-funzionale
o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva,
anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di
impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento
del servizio o ne pregiudichi la funzionalità; d)
indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza
da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione
di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il
termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 504 del 1997.
2-ter In ogni
caso è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il
servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma
2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle
condizioni indicate, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle
lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta
i provvedimenti di competenza esclusivamente d'Ufficio.
2-quater Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati
l'entità della consistenza massima degli obiettori
in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti
applicativi delle condizioni di cui al comma 2- bis , nonché
le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni
in attesa di congedo.
2-quinquies
Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata
possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in
licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o
dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi
2- bis, 2- ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio
in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo
possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre
il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso
dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande,
presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente
comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione
del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data
di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso.
In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto
sono tempestivamente comunicate ai richiedenti. nota (2)
3. L'assegnazione
dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve
le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità
di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego
da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza
o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle
richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo
8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo
4, comma 2.
4. Il servizio
civile ha una durata pari a quella del servizio militare
di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo
di attività operativa. In attesa dell'istituzione
del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione
dovrà prevedere un periodo di formazione civica e
di addestramento generale al servizio civile differenziato
secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori
ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio
in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze
di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali
può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo
presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata
l'attività operativa.
5. Il servizio
civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto
in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme
ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile determina annualmente il
contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio
civile può essere svolto anche secondo le modalità
previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli
da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal
caso la sua durata è quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore
che ne faccia richiesta può essere inviato fuori
dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio,
per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare
a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.
In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti
delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata
dal Servizio di sanità militare.
8. Non è
punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività
all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al
comma 7.
9. E' facoltà
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego
di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni
umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano.
A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base
alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle
dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel presentare
domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal
territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore
deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta,
nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa,
ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili.
L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono
essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione,
entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta
accoglimento della domanda.
11. In tutti
i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza
devono comunque essere utilizzati per servizi non armati,
non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando
di autorità civili.
12. L'obiettore
che presta servizio civile all'estero per partecipare alle
missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere
il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo
di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo
di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui
all'articolo 6.

ARTICOLO
10
1. Presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito
e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati
di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è
affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso
il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è
istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale
organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto
per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta
è formata da un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti
convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati
di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti
su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi
rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale
nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle
Amministrazioni dello Stato coinvolte.
4. La Consulta
esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile
sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a),
c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione
generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

ARTICOLO
11
1. Gli enti
e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere
all'attuazione del servizio civile mediante l'attività
degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione
con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere
i seguenti requisiti:
a) assenza
di scopo di lucro;
b) corrispondenza
tra le proprie finalità istituzionali e quelle di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
c) capacità
organizzativa e possibilità di impiego in rapporto
al servizio civile;
d) aver svolto
attività continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti
e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda
di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per
il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione
essi devono indicare i settori di intervento di propria
competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli
obiettori, il numero totale dei medesimi che può
essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi
di servizio.
3. Gli enti
e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare
la loro disponibilità a fornire agli obiettori in
servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò
sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario
per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi
enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non
residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o
all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli
obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità
previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile,
sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.
4. In nessun
caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione
di personale assunto o da assumere per obblighi di legge
o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui
presta servizio civile.
5. Ogni convenzione
viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso
progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente
e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità
fisica e morale del cittadino.
6. E' condizione
per la stipulazione della convenzione la dimostrazione,
da parte dell'ente, della idoneità organizzativa
a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto
dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza
dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni
che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie
aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente
articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente
competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione,
quale indicata nella convenzione.
9. All'atto
della stipula della convenzione gli enti si impegnano a
non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di
controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della
convenzione.

ARTICOLO
12
1. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile comunica immediatamente
al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio
da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti
organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo
illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
ARTICOLO
13
1. Tutti coloro
che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente
legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro
i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15
dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'età
prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare,
al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei
cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo
di richiamo si applicano integralmente le norme penali e
disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi
al servizio civile.
4. In caso
di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di
coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo
svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non
siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo
2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

ARTICOLO
14
1. L'obiettore
ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa
pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto
l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il
servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo
motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio
militare.
3. Competente
a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il
pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio
civile o il servizio militare.
4. La sentenza
penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e
2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro
che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli
indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno,
rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione
del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo
di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto
la pena della reclusione per un periodo complessivamente
non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
6. L'imputato
o il condannato può fare domanda per essere nuovamente
assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti
dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia
già stata presentata e respinta per i motivi di cui
all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può
essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
7. Per la
decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di
cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.
8. L'accoglimento
delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato
di detenzione è computato in diminuzione della durata
prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ARTICOLO
15
1. L'obiettore
ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo
o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano
o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo
2.
2. Nelle ipotesi
di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare
servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo,
se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio
civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile
non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della
leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento
di questo.
3. La decadenza
è disposta con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile.
4. In caso
di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano
prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono
soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio
civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni
ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso
richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato
servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato,
anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni
richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli
che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o
organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione
e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro
che sono stati ammessi a prestare servizio civile è
vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali
o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche
a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni
e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti,
qualora il fatto non costituisca più grave reato,
con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione
abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci
previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorità
di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi
qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività
di cui al presente comma.
7. A coloro
che sono stati ammessi a prestare servizio civile è
vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle
Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della
guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di
polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato
o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

ARTICOLO
16
1. Il cittadino
che presta servizio civile non può assumere impieghi
pubblici e privati, iniziare attività professionali,
né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad
attività professionali che impediscano il normale
espletamento del servizio.
2. Chi viola
il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra
sede presso altra regione geograficamente non contigua,
anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva,
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.
3. A chi si
trova già nell'esercizio delle attività e
delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.
ARTICOLO
17
1. All'obiettore
che si renda responsabile di comportamenti reprensibili
o incompatibili con la natura e la funzionalità del
servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida
per iscritto;
b) la multa
in detrazione della paga;
c) la sospensione
di permessi e licenze;
d) il trasferimento
ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione,
oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di
altra regione;
e) la sospensione
dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga
e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento
generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2,
lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni
in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal
legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati
e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio
civile.
4. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni
e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti
o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione
di sanzioni più gravi in luogo di quelle già
adottate.
5. Quando
il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad
un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano
le norme di cui all'articolo 14.

ARTICOLO
18
1. Gli enti
e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme
di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando
le eventuali responsabilità penali individuali, sono
soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione
dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso
di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla
riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso
lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento
del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni
espresse nella domanda.
3. Contro
la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione
possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente
o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ARTICOLO
19
1. Per l'assolvimento
dei compiti previsti dalla presente legge è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo
nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le
spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito
e nei limiti delle disponibilità del Fondo.
3. La dotazione
del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere
dal 1998.
4. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge
15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni,
iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità
previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza"
(capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero
della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni
per gli anni successivi.

ARTICOLO
20
1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento,
entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla
gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
ARTICOLO
21
1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme
di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo,
dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui
al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio
nazionale per il servizio civile assume la responsabilità
di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b),
c) e d), nonché della gestione amministrativa degli
obiettori in servizio.
ARTICOLO
22
1. In attesa
del riesame delle convenzioni già stipulate e della
definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli
obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente
legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero
della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa
precedente.
ARTICOLO
23
1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772,
e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

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