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L. 64/2001 - Istituzione del Servizio Civile
Nazionale
LEGGE 6 MARZO 2001, n. 64
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1 - (Principi e finalità)
1. E' istituito il servizio civile nazionale
finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attivit? non
militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali
di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione,
a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo
alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla
educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori
ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di
montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione
civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani mediante attività
svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2 - (Delega al Governo)
1. A decorrere dalla data della sospensione
del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile
è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo ? delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione
dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile;
la definizione delle modalità di accesso a detto servizio;
la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie
di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2
sono emanati nel rispetto dei princ?pi di cui all'articolo 1 e
secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario
di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori,
nei limiti delle disponibilit? finanziarie previste annualmente;
b)determinazione del trattamento giuridico
ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del
trattamento riservato al personale militare volontario in ferma
annuale e nei limiti delle disponibilit? finanziarie di cui al
Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalit? dei benefici riconosciuti ai
volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e
l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto
per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilit? sociale del servizio civile nei
diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero;
e) funzionalit? e adeguatezza della durata
del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto
dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di
cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a
consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo
scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge
8 luglio 1998, n.230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424,
in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare
in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio,
con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio
civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale,
alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari
di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti
alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio
di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati perch? su di essi sia espresso, entro trenta giorni
dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanato con le modalit? di cui all'articolo 6, sono
stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione
alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3 - (Enti e organizzazioni privati)
1. Gli enti e le organizzazioni privati che
intendono presentare progetti per il servizio civile volontario
devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacit? organizzativa e possibilit? d'impiego in rapporto
al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalit?
di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attivit? continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4 - (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano
il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5 - (Ammissione al servizio civile)
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono
soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini
di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, i cittadini, abili al
servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a
prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare,
purch? non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze
qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle
del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente
definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo
4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori
di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi,
anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni
sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto
periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati
provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri
finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto
dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione
della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio
militare o per il servizio civile nazionale, nonch? di optare,
nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel
medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di
ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente
legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile
su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati
idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento
allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente
definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta
e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo
anno di et? e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità
al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle
armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non
hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6 - (Determinazione del contingente)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater,
della legge 8 luglio 1998, n.230, e successive modificazioni,
? stabilita, nei limiti delle disponibilit? finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente
dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo
4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per
l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.230 del
1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di
intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette
a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5,
comma 1.
Art. 7 - (Ufficio nazionale per il servizio
civile)
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile,
di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230, cura l'organizzazione,
l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino
alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo
10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
2. Per le finalit? di cui al comma 1, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego
predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè dagli
enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 11 della legge n.230 del 1998, assicurando e coordinando
la coerenza di progetti e convenzioni con le finalit? della presente
legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento
delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo
10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede
la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia
gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8 - (Disposizioni integrative ed attuative)
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni,
sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità
sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione
dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo
conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente,
del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti
e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto,
nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte
di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che
la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle
esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione
dei progetti; le procedure e le modalit? per le attivit? di monitoraggio,
controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati;
i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta
l'idoneit? alla prestazione del servizio civile dei giovani di
cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono
individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano
le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti
di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si
provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei
regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230
del 1998.
Art. 9 - (Servizio civile all'estero)
1. Il servizio civile pu? essere svolto all'estero
presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da
parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma
2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia
di servizio civile, nonch? in strutture per interventi di pacificazione
e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea
o da organismi internazionali operanti con le medesime finalit?
ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla
legge 8 luglio 1998, n.230.;
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri
definisce le modalit? di svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10 - (Benefici culturali e professionali)
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai
cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1998, n.230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti
formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il
servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione
o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi
obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti
per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche
professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti
formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse
rilasciati, per attivit? formative prestate nel corso del servizio
civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11 - (Fondo nazionale per il servizio
civile)
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile
è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta
nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al
comma 1, con le modalit? di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per
lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia
il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma
2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma
1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi
per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante utilizzo delle disponibilit? iscritte per
gli anni medesimi nell'unit? previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione
di coscienza" del centro di responsabilit? 16 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ? autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 - (Norme abrogate)
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio
1998, n.230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre
1999".
2. E' abrogato l'articolo 46 della legge
27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 13, comma
2, della legge 3 agosto 1999, n.265.
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