MINISTERO DELLE
FINANZE -DIPARTIMENTO ENTRATE
Circolare n.168/E del 26 giugno 1998
PREMESSA
Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 sono
stati forniti i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformità
di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente
alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9)
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Con la presente
circolare si forniscono le prime istruzioni per lapplicazione
delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II
(artt. 10-29) del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997,
che hanno dato attuazione alla delega recata dallart. 3,
commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta fermo
che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base dei
contributi interpretativi del costituendo organismo di controllo
di cui al medesimo art. 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata
legge
n. 662 del 1996. Circa la natura delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale si precisa innanzitutto che le stesse
- individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi
da quelli degli enti non commerciali - costituiscono unautonoma
e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria
di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi,
dimposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette
nonché di ulteriori specifici tributi. Le disposizioni
agevolative in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale integrano e modificano le vigenti leggi dimposta
che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei
requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel
sistema tributario. Si ricorda che le disposizioni recate dal
decreto legislativo
n. 460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente
alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal
periodo dimposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1997.
1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE
ONLUS
1.1 Tipologie di enti
Lart. 3, comma 189, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in
materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, ha delimitato lambito dei soggetti
inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente
gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica
di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In
particolare la citata disposizione alla lett.a) esclude dallambito
dei soggetti qualificabili come ONLUS "gli enti pubblici
e le società commerciali diverse da quelle cooperative,
le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni
di categoria". In attuazione dei criteri impartiti dalla
legge delega
n. 662 del 1996, il decreto legislativo n. 460 del 1997, allart.
10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere
la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti,
"Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza
personalità giuridica". Il comma 10 del medesimo art.
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone che "Non
si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti
di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori
di lavoro e di categoria". Dallesame delle disposizioni
menzionate risulta in sostanza che possono assumere la qualifica
di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi
dal regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale gli enti pubblici. Nellambito degli enti di diritto
privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni caso
esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facoltà
di scelta nella individuazione della forma giuridica da assumere
ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. Si può in sintesi
tracciare il seguente quadro riassuntivo.
Soggetti ammessi
I soggetti che possono assumere la qualifica
di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono
i seguenti:
- associazioni riconosciute e associazioni
non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica.
La norma non fa riferimento ai consorzi di
cooperative che, pertanto, non possono assumere la qualifica di
ONLUS.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale
delle ONLUS, sono i seguenti:
- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle
cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio
1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.
Enti non residenti
I requisiti necessari per la qualificazione
di un soggetto nellambito delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, indicati nel comma 1 art.10 del decreto
legislativo
n. 460 del 1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia
soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza
di unespressa esclusione normativa in tal senso. Infatti,
le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto legislativo
n. 460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad
istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico, scrittura
privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali
di lavoro) ed a leggi nazionali (es. per il limite del compenso
massimo dei componenti gli organi amministrativi e di controllo
viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3
agosto 1995,
n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni), non possono
che riferirsi esclusivamente ad enti residenti. Peraltro, per
gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo
sulla sussistenza dei requisiti dellarticolo 10 del decreto
legislativo in esame (es. esclusività dellattività
nei settori art. 10, comma 1, lett.a).
1.2 Vincoli statutari
Gli enti che presentano i requisiti tipologici
per essere inquadrati fra le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale devono redigere lo statuto o latto costitutivo nella
forma dellatto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata al fine di acquisire tale qualifica. Lart.
10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 fissa il
contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono
espressamente prevedere. Si tratta di clausole che impongono agli
enti che intendono qualificarsi come ONLUS i seguenti vincoli:
"a) lo svolgimento di attività
in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle
cose dinteresse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dellambiente, con esclusione dellattività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui allarticolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dellarte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che
la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) lesclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse
da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dellorganizzazione, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) lobbligo di impiegare gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) lobbligo di devolvere il patrimonio
dellorganizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito lorganismo
di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
g) lobbligo di redigere il bilancio o
rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative volte a garantire leffettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori detà il diritto
di voto per lapprovazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
i) luso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
o dellacronimo "ONLUS".".
È del tutto ovvio come le clausole imposte
statutariamente alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale costituiscono vincoli ai quali di fatto le stesse devono
necessariamente adeguarsi.
1.3 Settori di attività
Lart. 10, comma 1, lett.a) del decreto
legislativo n. 460 del 1997 delimita i settori di attività
in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. Lart. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto
legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività
al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle
attività ad esse direttamente connesse. La norma individua,
quindi, in modo tassativo undici settori di attività -
riportati nel paragrafo precedente - in cui le ONLUS possono impegnarsi
istituzionalmente in via esclusiva e diretta. In sostanza, si
tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce
carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa
indicazione al riguardo contenuta nellart. 3, comma 189,
lett.a) della legge delega n. 662 del 1996. Ai fini dellesatta
individuazione dellambito di attività consentito
alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nellart.
10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 si devono
tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo
seguente.
1.4 Finalità di solidarietà
sociale
Lart. 10, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto
di solidarietà sociale, dettando precise indicazioni sulla
qualificazione solidaristica delle attività proprie di
ciascun settore indicato nellart.10, comma 1, lett.a), dello
stesso decreto legislativo n. 460 del 1997. In particolare i commi
2 e 3 dellart. 10 in esame prevedono:
"2. Si intende che vengono perseguite
finalità di solidarietà sociale quando le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività
statutarie nei settori dellassistenza sanitaria, dellistruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione
della cultura e dellarte e della tutela dei diritti civili
non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
"3. Le finalità di solidarietà
sociale sintendono realizzate anche quando tra i beneficiari
delle attività statutarie dellorganizzazione vi siano
i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni
di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.".
Il successivo comma 4 del medesimo art. 10
stabilisce poi che:
"4. A prescindere dalle condizioni previste
ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità
di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle
cose dinteresse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939,
n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dellambiente
con esclusione dellattività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonché le attività di promozione della cultura
e dellarte per le quali sono riconosciuti apporti economici
da parte dellamministrazione centrale dello Stato.".
In sostanza i settori di attività elencati art. 10, comma
1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono distinti
ai fini dellindividuazione delle finalità di solidarietà
sociale in due categorie:
1) settori per i quali le finalità di
solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari;
2) settori per i quali le finalità di
solidarietà sociale si considerano immanenti, per espressa
previsione normativa.
1) Settori per i quali le finalità di
solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari
Tali settori sono i seguenti:
assistenza sanitaria;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
promozione della cultura e dellarte;
tutela dei diritti civili.
Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo
in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite
finalità solidaristiche solo qualora lattività
ad essi relativa sia diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati
esterni allorganizzazione. Le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici
esclusivamente ai seguenti soggetti:
a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti di collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
In via di principio, pertanto, nei suddetti
settori le attività non devono essere a beneficio dei soci,
associati o partecipanti della ONLUS, ovvero dei fondatori, dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro
che a qualsiasi titolo operino per lorganizzazione o ne
facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali
a favore dellorganizzazione, dei loro parenti entro il terzo
grado e dei loro affini entro il secondo grado. Viene, tuttavia,
precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti,
qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico,
psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come
solidaristica lattività dellente, possono essere
beneficiari delle attività istituzionali dellorganizzazione.
Nozione di persone svantaggiate
La valutazione della condizione di "svantaggio"
costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie
di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni
psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza,
di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione
sociale. Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi
ad esempio nei seguenti casi:
- disabili fisici e psichici affetti da malattie
comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni
di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni
di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abbienti.
2) Settori per i quali si considerano immanenti,
per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà
sociale
Si tratta di settori per i quali le finalità
di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere
dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari
dellattività. Come precisato dal comma 4 art. 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano, comunque,
inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:
- attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- tutela, promozione e valorizzazione delle
cose dinteresse artistico e storico di cui alla legge 1
giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dellambiente,
con esclusione dellattività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
- attività di promozione della cultura
e dellarte, per le quali sono riconosciuti apporti economici
da parte dellamministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che
la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il fine
solidaristico è considerato immanente per alcune attività,
come lassistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza,
per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è
presupposto essenziale dellattività stessa, senza
necessità di ulteriori precisazioni normative. Per altri
settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico
ed artistico ovvero della natura e dellambiente e la ricerca
scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente
a beneficio non di singole persone ma della collettività
diffusa.
Promozione della cultura e dellarte
Lattività di promozione della
cultura e dellarte ha una posizione del tutto peculiare
tra le varie attività previste art. 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997. Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende
infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità
di solidarietà sociale è correlata alla condizione
dei destinatari. In via generale lattività di promozione
della cultura e dellarte fa parte quindi della prima categoria
di settori di attività, di cui si è in precedenza
trattato, per i quali è necessario che lattività
sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli
aiuti umanitari. Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10,
elencando le attività per le quali le finalità di
solidarietà sociale sono considerate inerenti senza necessità
di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende
tra queste anche le attività di promozione della cultura
e dellarte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti
"apporti economici da parte dellamministrazione centrale
dello Stato". Si evidenzia che la norma in esame prevede
espressamente che lapporto economico sia erogato dallamministrazione
centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato
da altri enti. Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo
delle ONLUS a quelle attività per le quali, prescindendo
dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto
un apporto economico da parte dellamministrazione centrale
dello Stato. Il riconoscimento di apporti economici da parte dellamministrazione
centrale dello Stato è "condicio sine qua non"
per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS. Al riguardo
il Ministero dei Beni culturali ha precisato che "gli Istituti
che perseguono fini di promozione della cultura e dellarte
e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere
individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati
da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1) Legge 17 ottobre 1996, n. 534, "Norme
per lerogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali".
2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione
Festival dei Due mondi.
3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini
Festival - Fond. Ravenna Manifestazioni.
4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - "Società
di cultura la Biennale di Venezia".
Si evidenzia che lart. 1 della citata
legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1
gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti
di cui allarticolo 2 della stessa legge sono ammesse, a
domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante
linserimento nellapposita tabella. Si fa presente
che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al
contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999,
è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni
culturali e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre
1997. Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al
settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine
forniti dalle amministrazioni competenti allattribuzione
degli apporti economici di cui trattasi.
Attività di ricerca scientifica
Per quanto riguarda il settore di attività
di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett.a) del decreto
legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo
la definizione degli ambiti e delle modalità in cui lattività
di ricerca scientifica potrà essere svolta da parte di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ciò
comporta che non tutta lattività di ricerca scientifica
può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS,
ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni
che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità
che devono essere stabilite da norme regolamentari.
1.5 Attività connesse
Lart. 10, comma 1, lett. c), del decreto
legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività
diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati,
ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse. Lo stesso
articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente nozione
di attività direttamente connesse:
"Si considerano direttamente connesse
a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione
della cultura e dellarte e tutela dei diritti civili, di
cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a),
svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché
le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali,
in quanto integrative delle stesse". La norma riconduce in
sostanza le attività connesse a due tipologie fondamentali:
1) attività analoghe a quelle istituzionali;
2) attività accessorie per natura a
quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
1) Attività analoghe a quelle istituzionali,
limitatamente ai settori dellassistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e
dellarte e tutela dei diritti civili. Si è precisato
nel paragrafo precedente che nei settori dellassistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione
della cultura e dellarte e tutela dei diritti civili, le
finalità di solidarietà sociale si ritengono perseguite
solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi
alle attività statutarie sono dirette alle persone svantaggiate
o ai componenti le collettività estere, limitatamente agli
aiuti umanitari. Negli stessi settori si considerano attività
direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle attività statutarie effettuate nei
confronti di soggetti che non versino nelle anzidette condizioni,
sempreché vengano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti
dalla norma, in seguito specificati.
2) Attività accessorie per natura a
quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Questo
secondo gruppo di attività comprende le attività
direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici
settori elencati nellarticolo 10, comma 1, lett.a), del
decreto legislativo n. 460 del 1997. Sono attività strutturalmente
funzionali, sotto laspetto materiale, a quelle istituzionali,
quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei
o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore
in occasione di campagne di sensibilizzazione. È da considerare
attività accessoria per natura, in quanto integrativa di
quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato
da utilizzare esclusivamente allinterno dellorganizzazione
per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali
di entrambe le tipologie descritte costituiscono, come precisa
la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997,
fonti per il "reperimento di fondi necessari per finanziare
le attività istituzionali" dellorganizzazione.
Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorietà per
natura o di attività integrative comporta che lattività
di reperimento dei fondi non può costituire unautonoma
attività, ma deve svolgersi nel contesto dellattività
istituzionale e in stretta connessione con questultima.
Condizioni e limiti per lesercizio delle
attività connesse
Il secondo periodo del comma 5 dellarticolo
10 del decreto legislativo in esame stabilisce la relazione che
deve intercorrere fra lattività istituzionale, che
deve restare lattività principale, e le attività
connesse. La norma dispone che "lesercizio delle attività
connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio
e nellambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive dellorganizzazione".
In sostanza sono consentite alle ONLUS le attività direttamente
connesse a quelle istituzionali sempreché siano rispettate
le seguenti condizioni:
1) le attività direttamente connesse
non siano prevalenti rispetto allattività istituzionale;
2) i proventi delle attività direttamente
connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive
dellorganizzazione.
Secondo la relazione illustrativa del decreto
legislativo n. 460 del 1997, affermare il carattere non prevalente
delle attività connesse "è di fondamentale
importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura
operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano
svolgere, allopposto, in via esclusiva o principale attività
"connesse"". Il criterio della prevalenza comporta,
quindi, lesame di una pluralità di elementi rilevanti
ai fini del raffronto fra attività istituzionali e quelle
direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, limpiego
delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni
effettuate. La verifica della prevalenza va fatta con riferimento
a ciascun periodo dimposta e in relazione ad ogni singolo
settore (attività statutaria relativa ad uno specifico
settore ed attività connessa allattività istituzionale
propria del settore considerato). Si precisa che il criterio della
prevalenza è autonomo rispetto allulteriore criterio
indicato al punto 2), che prende in esame i proventi delle attività
direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dellorganizzazione.
1.6 Finalità non lucrative
Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:
a) divieto di distribuzione anche indiretta
di utili o avanzi di gestione;
b) destinazione vincolata degli utili o avanzi
di gestione;
c) devoluzione vincolata del patrimonio in
caso di scioglimento dellente.
a) Divieto di distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione (Art. 10, comma 1, lett.
d). Il divieto è analogo a quello imposto a particolari
tipologie di associazioni dallart. 111, comma 4-quinquies,
del T.U.I.R. e dallart. 4, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (v. Circolare n. 124/E
del 12 maggio 1998, par. 5.3.). Per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale è prevista lulteriore possibilità
di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre ONLUS. Per
quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari
per avvalersi della disciplina delle ONLUS si precisa che è
consentita la destinazione del tre per cento degli utili ai fondi
mutualistici da parte delle società cooperative, quale
destinazione imposta dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (art.
11). Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua
particolari fattispecie che costituiscono "in ogni caso indiretta
distribuzione di utili o avanzi di gestione" ed assumono
pertanto valore di presunzione assoluta. Il testo del comma 6
art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 è il seguente:
"6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
titolo operino per lorganizzazione o ne facciano parte,
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dellorganizzazione,
ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il
secondo grado, nonché alle società da questi direttamente
o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni
più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono
fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori
di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
b) lacquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge
21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti
di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".
La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni
o servizi a condizioni economiche più favorevoli a tutti
coloro che sono coinvolti nella gestione della ONLUS o ne facciano
parte e a coloro che sovvenzionano lorganizzazione. La disposizione
non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi sono relative alle attività statutarie proprie
dei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
dinteresse artistico o storico e della tutela e valorizzazione
della natura e dellambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn.
7 e 8), purché i vantaggi accordati ai soci, associati
o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali
e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico e valore
economico modico. È altresì vietato corrispondere,
senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore
normale dei beni o servizi acquistati. Si ritiene che in tale
fattispecie sia da ricondurre la corresponsione ai consulenti
della ONLUS di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle
tariffe professionali.
La lettera c) del comma 6 dellart. 10
in esame impone, inoltre, di non corrispondere ai componenti gli
organismi amministrativi e di controllo emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente
del collegio sindacale delle società per azioni. Alla lett.
d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima degli
interessi passivi che possono corrispondersi a soggetti diversi
dagli istituti di credito e intermediari finanziari. Detti interessi
non possono essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di
sconto. È, infine, vietato alle ONLUS di corrispondere
stipendi superiori del 20 per cento a quelli previsti dai contratti
collettivi per le medesime qualifiche (si fa riferimento a tal
fine alla media nazionale).
b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi
di gestione (art. 10, comma 1, lett. e)
Gli utili o avanzi di gestione devono essere
impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle connesse. Lobbligo è assolto anche con
la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.
c) Devoluzione vincolata del patrimonio in
caso di scioglimento (art. 10, comma 1, lett. f)
Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS
impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto
il controllo dellistituendo organismo previsto dallart.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È fatta
salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella
prevista per le società cooperative dallart. 11 della
legge n. 59 del 1992. Si precisa che la perdita di qualifica equivale,
ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dellente.
A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della
disposizione in argomento intesa ad impedire allente, che
cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione
del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale
privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee
a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo
in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire allente
vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella destinazione
degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso
il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della
qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica,
la ONULS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione
non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito il menzionato organismo di controllo.
1.7 Obbligatorietà del bilancio o
rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett.g)
È imposto alle ONLUS lobbligo
di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da
specifiche previsioni civilistiche. Come evidenzia la relazione
illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, le disposizioni
che precisano tale obbligo sono dettate allart. 25 dello
stesso decreto. Istruzioni in proposito sono contenute nel paragrafo
relativo alle scritture contabili. È appena il caso di
segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali, restano
assoggettate alla normativa civilistica in materia nonché
agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le società
ed enti commerciali.
1.8 Disciplina dei rapporti associativi
(art. 10, comma 1, lett. h)
È imposto alle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale la presenza di un ordinamento democratico,
garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea
alla vita associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti
maggiori di età del diritto di voto al fine di consentire
il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti
interessati sullattività dellorganizzazione,
sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di
legge.Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa
previsione art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 460 del
1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese. Per quanto riguarda le modalità
di espressione del voto si richiamano i chiarimenti forniti con
circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, relativamente allanalogo
vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi destinatari
di uno specifico regime di favore. In particolare in tale sede
è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto
per corrispondenza, mentre è stato precisato "che
per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve
tener conto della pratica impossibilità di garantire la
partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dellassociazione
nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato
sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è consentita
lespressione del voto da parte degli associati mediante
delega da conferire ad altri associati".
1.9 Uso della locuzione "Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale" o dellacronimo
"ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)
Nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le ONLUS, al fine
della immediata riconoscibilità e a tutela della fede pubblica,
devono utilizzare la locuzione "Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale" o lacronimo "ONLUS".
Lart. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce
che non sono tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese. Si segnala che lart.27
del decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta a soggetti diversi
dalle ONLUS luso della locuzione "organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" o dellacronimo
"ONLUS" e di ogni altra analoga parola o locuzione,
anche in lingua straniera. Una specifica sanzione è prescritta
per labuso della denominazione di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale dallart. 28, comma 1, lett. c),
del decreto legislativo n. 460 del 1997, come si precisa nel paragrafo
relativo alle sanzioni per responsabilità dei rappresentanti
legali e degli amministratori.
1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
Lart. 10, comma 8, del decreto legislativo
n. 460 del 1997 prevede che:
"Sono in ogni caso considerati ONLUS,
nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità,
gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non
governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente,
alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del
1991".
La norma, in attuazione della delega recata
dallart. 3, comma 189, lett. b) della legge n. 662 del 1996,
sancisce lautomatica qualifica come ONLUS dei seguenti soggetti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dellart. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale"
del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni. Con circolare n. 127/E del 19 maggio 1998 è
stato chiarito che lautomatica qualificazione come ONLUS
per gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti
ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni
del citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del
1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello
stesso comma, concernente luso nella denominazione della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o dellacronimo "ONLUS". La relazione
illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997 evidenzia
in proposito che dallestensione automatica della "soggettività
fiscale ONLUS" consegue che gli enti in questione possono
beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto legislativo
n. 460 del 1997 "senza necessità di dover previamente
modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, nè
di dover rispettare i requisiti richiesti nellarticolo 10
per la generalità delle ONLUS". La disposizione in
commento dà attuazione altresì al disposto del comma
188 dellart. 3 della legge n. 662 del 1996 secondo il quale
"sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative
alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49". Al riguardo si ritiene che
lindividuazione della norma di maggior favore possa essere
frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario
(organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa,
cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o tributo
oggetto di agevolazioni.
In sostanza lente può scegliere
se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata
dalla normativa speciale (rispettivamente legge n. 266 del 1991,
legge n. 49 del 1987 e legge n. 381 del 1991), ponderando la convenienza
tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta può
essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile
una alternatività tra le normative considerate, dovuta
al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle
disposizioni recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia
nelle disposizioni recate dalle citate leggi speciali. La problematica
relativa allapplicazione delle norme di maggior favore assume
particolare rilievo ai fini dellimposta sul valore aggiunto.
Si rinvia in proposito al paragrafo concernente le agevolazioni
in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti.
1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente
a determinate attività
Lart. 10, comma 9, del decreto legislativo
n. 460 del 1997 prevede:
"Gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dellinterno, sono considerati
ONLUS limitatamente allesercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione
di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni
si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto,
a condizione che per tali attività siano tenute separatamente
le scritture contabili previste allarticolo 20-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dallarticolo 25, comma 1". La norma introduce due eccezioni
al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo art.
10, secondo il quale è vietato alle ONLUS di svolgere attività
diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente
elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso articolo. Gli enti
ai quali è consentito derogare allanzidetto principio
sono i seguenti:
1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
2) associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui allart. 3, comma 6, lett. e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dellInterno.
Gli enti sopra elencati hanno facoltà
di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle
proprie dei settori elencati art. 10, comma 1, lett.a), come definiti
nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente
cioè limitatamente alle attività svolte nellesclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale
nei settori espressamente indicati nellanzidetta disposizione.
Ciò comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere
al regime tributario previsto in favore delle ONLUS dagli articoli
12 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 1997 limitatamente
ai settori di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a condizione
che per tali attività:
a) siano tenute separatamente le scritture
contabili previste allart.20-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dallart.
25, comma 1 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo
alle scritture contabili);
b) siano rispettati i requisiti statutari e
i vincoli sostanziali imposti art. 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma
7 dello stesso art. 10, nonché lonere della comunicazione
imposto dallart. 11 dello stesso decreto. Ai fini dellapplicazione
dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti
anche le norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese. In particolare, con riferimento agli
enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente
il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale
del 15 ottobre 1997, n. 241 con il quale è stato precisato
che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti "non
sono ......applicabili....... le norme, dettate dal codice civile
in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione
delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi
ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso
in ogni caso dello statuto, nè la conformità del
medesimo, ove lente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti
le persone giuridiche private". Tali enti devono, tuttavia,
comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura
privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 460 del 1997.
1.12 ONLUS ed enti non commerciali
Si ritiene di dover precisare che la riconducibilità
nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi
indagine sulloggetto esclusivo o principale dellente
e, quindi, sulla commercialità o meno dellattività
di fatto dallo stesso svolta. Vengono, infatti, assunti come criteri
di differenziazione e qualificazione dellente come organizzazione
non lucrativa di utilità sociale i requisiti esclusivamente
stabiliti art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 in precedenza
descritti. Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle
ONLUS le disposizioni dellart. 87, comma 1, lett. c), e
comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative
alla perdita della qualifica di ente non commerciale recate dallart.
111-bis dello stesso Testo Unico, sulle quali sono stati forniti
chiarimenti con la già menzionata circolare n. 124/E del
12 maggio 1998, paragrafo 1.
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELLART.
11
Lart. 11 del decreto legislativo n. 460
del 1997, dispone ai commi 1 e 2 che:
"1. È istituita presso il Ministero
delle finanze lanagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le
disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dellarticolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono
lesercizio delle attività previste allarticolo
10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione
regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità
ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte
dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività
previste allarticolo 10. Alla medesima direzione deve essere
altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti
la perdita della qualifica di ONLUS. 2. Leffettuazione delle
comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria
per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto".
Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, che intendono avvalersi
delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame,
devono darne comunicazione, mediante la presentazione dellapposito
modello, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito
territoriale si trova il loro domicilio fiscale.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione
prescritta dallart. 11, comma 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:
- organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dellarticolo
6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale"
del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni; per i quali, come già illustrato nel paragrafo
1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, il comma
8 art. 10, in conformità a quanto previsto dallart.
3, comma 189, lett. b), della legge n. 662 del 1996, ha disposto
unestensione automatica della soggettività fiscale
ONLUS.
2.1 Termini di presentazione
Lart. 11, comma 1, del decreto legislativo
in esame, fissa i seguenti termini entro cui deve essere effettuata
la comunicazione.
a) Organizzazioni di nuova costituzione
Le organizzazioni che si costituiscono a partire
dal 1 gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati art. 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere
al regime tributario riservato alle ONLUS, devono effettuare la
comunicazione prescritta dallart. 11 dello stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, entro 30 giorni dalla data:
- di redazione dello statuto o dellatto
costitutivo, se in forma di atto pubblico;
- di autenticazione o di registrazione degli
atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata
o registrata.
b) Organizzazioni già costituite
Alle organizzazioni già costituite alla
data del 1 gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività
previste dallarticolo 10, comma 1, lett.a), del decreto
legislativo n. 460 del 1997, è stata riconosciuta la possibilità
di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle ONLUS,
a decorrere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore delle
disposizioni recate dal decreto legislativo n. 460 del 1997. Tale
disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti
interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del
31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dellart.
11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale
delle Entrate competente.
2.2 Effetti della comunicazione
La comunicazione prevista dallart. 11
del decreto legislativo in esame, per i soggetti che svolgono
la propria attività nei settori elencati art. 10, comma
1, lett. a), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997,
si configura come un onere, cui assolvimento costituisce condizione
necessaria per accedere al regime tributario riservato alle ONLUS.
Pertanto, gli enti e le società cooperative - ad eccezione,
come precisato, delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni
non governative e delle cooperative sociali - che abbiano tutti
i requisiti prescritti dallart. 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare
delle agevolazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo
n. 460 del 1997, in mancanza dellanzidetta comunicazione.
2.3 Decorrenza del regime agevolativo
Per i soggetti che si costituiscono a partire
dal 1 gennaio 1998, tenuti ad effettuare la comunicazione prescritta
dallart. 11 del decreto legislativo n. 460 del 1997 entro
30 giorni dalla data dellatto costitutivo o dello statuto,
le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di costituzione.
Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata
quindi oltre il menzionato termine stabilito dalla norma, non
comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma
ne differisce unicamente la decorrenza alla data di presentazione
del modello di comunicazione. Per quanto riguarda, invece, le
organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998,
come in precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere
dei benefici fiscali introdotti per le ONLUS a decorrere dal 1
gennaio 1998, a condizione che le anzidette organizzazioni abbiano
provveduto ad effettuare la comunicazione di cui allart.
11 del decreto legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998.
Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre
il termine del 31 gennaio 1998 determina lo slittamento della
decorrenza delle agevolazioni, delle quali sarà possibile
beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione
stessa.
2.4 Adeguamento dellatto costitutivo
o dello statuto
Lart. 10, comma 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2, indica espressamente
le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi
o negli statuti delle ONLUS. Per le organizzazioni già
operanti alla data del 1 gennaio 1998 nei settori di attività
individuati dallart. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo
in esame, si rende quindi necessario adeguare i propri statuti
o atti costitutivi alle disposizioni dettate dal citato art. 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, al fine di recepire le
clausole statutarie richieste dalla nuova normativa in materia
di ONLUS. Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello
di comunicazione, approvato unitamente alle stesse con D.M. 19
gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 1998, è stato precisato che le organizzazioni già
operanti alla data del 1 gennaio 1998, le quali abbiano effettuato
la comunicazione ai sensi dellart. 11 in esame, possono
fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo n. 460
del 1997 adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il
termine del 30 giugno 1998. Si precisa che entro il 30 giugno
1998 è sufficiente che lo statuto o latto costitutivo,
conformi alle disposizioni art. 10 del decreto legislativo in
commento, siano approvati dallorgano assembleare, ancorché
non sia intervenuta, ove richiesta, lautorizzazione dellautorità
di controllo competente. Resta fermo che la mancata osservanza
nei fatti di tutte le prescrizioni contenute art. 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, nonché la mancata definitiva
approvazione delle clausole anzidette, comportano il venir meno,
fin dallinizio, del regime agevolativo riservato in via
esclusiva alle ONLUS. Le organizzazioni che adeguano i propri
statuti o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione,
entro 30 giorni dallavvenuto adeguamento, alla Direzione
Regionale delle Entrate competente. Lo statuto non deve essere
allegato al modello di comunicazione.
2.5 Modello di comunicazione
La comunicazione prevista dallart. 11,
comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 deve essere effettuata
utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale
19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del
22 gennaio 1998. La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante
legale dellente, deve essere spedita mediante raccomandata
in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui
è consegnata allufficio postale. La stessa, inoltre,
può essere consegnata in duplice esemplare direttamente
alla Direzione Regionale delle Entrate competente la quale, previa
apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione,
ne restituisce uno per ricevuta.
A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire
in questa sede quanto già precisato con circolare n. 82/E
del 12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente
effettuate esclusivamente le comunicazioni redatte utilizzando
il modello pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale, o copia
fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla Direzione Regionale
delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dellente
interessato.
Comunicazione delle variazioni
Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato
anche per comunicare le variazioni intervenute che comportano
per lente la perdita della qualifica di ONLUS. La comunicazione
deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione
e la stessa dovrà essere specificata nel riquadro appositamente
previsto. Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla
Direzione Regionale competente, entro trenta giorni, ogni variazione
dei dati, già forniti in sede di presentazione della comunicazione
prescritta dallart. 11, comma 1, del decreto legislativo
in esame, eventualmente verificatasi.
2.6 Sanzioni
Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata
effettuazione della comunicazione prescritta dallart. 11,
comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, comporta lapplicazione,
nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi
amministrativi delle ONLUS, di una specifica sanzione, prevista
dallart. 28, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, il
cui testo è il seguente:
"b) i soggetti di cui alla lettera a)
sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste
dallarticolo 11, comma 1". Si precisa al riguardo che
detta sanzione si applica nellipotesi in cui la ONLUS fruisca
dei benefici fiscali recati dalla Sez. II del decreto legislativo
n. 460 del 1997 senza effettuare la prescritta comunicazione.
Nel caso in cui lente che abbia tutti i requisiti della
ONLUS non si avvalga tuttavia del regime fiscale di favore anzidetto,
nessuna sanzione potrà essere applicata per omessa comunicazione.
La sanzione fissata dallart. 28 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 si applica in ogni caso per mancata comunicazione
delle variazioni che comportino la perdita della qualifica ONLUS.
3. TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI
IMPOSTE SUI REDDITI
3.1. Attività istituzionali e attività
connesse
Lart. 12 del decreto legislativo n. 460
del 1997 ha introdotto nel Testo Unico delle imposte sui redditi
lart. 111-ter che disciplina il trattamento, ai fini delle
imposte sui redditi, delle attività svolte dalle ONLUS.
Detta disposizione stabilisce che:
"1. Per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale
lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento
di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2.
I proventi derivanti dallesercizio delle attività
direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile".
Il legislatore ha operato una netta distinzione
tra attività istituzionali indicate al comma 1, lett.a),
art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 intese allesclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale
e attività connesse. Le attività istituzionali sono,
infatti, del tutto escluse dallarea della commercialità;
conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti
ai fini delle imposte sui redditi. A differenza delle attività
istituzionali, le attività connesse mantengono la natura
di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa
previsione contenuta nel comma 2 dellart. 111-ter del T.U.I.R.,
alla formazione del reddito imponibile. Il diverso trattamento
tributario fra attività istituzionali e attività
connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili
prescritti alle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. Lart. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n.
600 del 1973, introdotto dallart.25 del decreto legislativo
n. 460 del 1997, ha, infatti, sancito lobbligo, limitatamente
alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili
previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti
attività commerciali (v. paragrafo relativo alle scritture
contabili).
3.2 Altri redditi
Occorre premettere che lart.26 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 dispone:" alle ONLUS si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non
commerciali". Ciò comporta che per le ONLUS il reddito
complessivo si determina, a norma dellart. 108 del T.U.I.R,
sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie
reddituali (redditi fondiari, di capitale, dimpresa e redditi
diversi).
Pertanto, poiché le agevolazioni recate
dallart.111-ter del T.U.I.R. interessano esclusivamente
il reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate allIRPEG
relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale
e diversi.
3.3. Società cooperative
Si fa presente che le disposizioni in esame
recate dallart.111-ter del T.U.I.R. non si applicano alle
società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali.
Ciò si rileva dalla formulazione letterale del comma 1,
dellart.111-ter anzidetto che, utilizzando la locuzione
"ad eccezione delle società cooperative", esclude
espressamente dal regime di decommercializzazione delle attività
istituzionali tutte le cooperative, senza ulteriori distinzioni
fra società cooperative in generale e cooperative sociali.
Peraltro, il comma 2 dellart.111-ter,
non facendo alcun riferimento ai soggetti destinatari della disposizione
dallo stesso recata, lascia intendere, sulla base di una interpretazione
di tipo logico-sistematico della norma, che gli enti ai quali
esso si riferisce non possono che essere quelli espressamente
indicati nel comma 1 dello stesso art.111-ter, cioè le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ad eccezione
delle società cooperative. Per queste ultime, ancorché
destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia di
ONLUS, resta applicabile il regime fiscale proprio delle società
di capitali di cui allart.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R.,
fatta salva lapplicabilità, ove ne ricorrano le condizioni,
della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal
titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dallart.12 della
legge n. 904 del 1977.
3.4. Ritenute alla fonte
Lart.16, comma 1, del decreto legislativo
n. 460 del 1997 ha stabilito che:
"Sui contributi corrisposti alle ONLUS
dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui allarticolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600". Detta disposizione, in sostanza,
prevede lesonero dalla ritenuta del 4 per cento stabilita
dallart.28 del D.P.R. n. 600 richiamato sui contributi corrisposti
ad imprese esclusi quelli per lacquisto di beni strumentali,
da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; si precisa
che la disposizione in esame trova applicazione anche nei confronti
delle società cooperative ONLUS. Per quanto concerne, poi,
i redditi di capitale corrisposti alle ONLUS si fa presente che
il comma 2 dello stesso art.16 del decreto legislativo n. 460
del 1997 ha disposto che:
"Sui redditi di capitale di cui allarticolo
41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti
alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di
imposta e non si applica larticolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, pubblici e privati". Poiché la
norma ora citata fa esplicito richiamo "ai redditi di capitale"
si ritiene che la medesima non riguardi le società cooperative,
ivi comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo,
in quanto enti di cui allart.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R.,
è formato da ununica categoria reddituale, quella
del reddito dimpresa.
4. EROGAZIONI LIBERALI
4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate
da persone fisiche, enti non commerciali, anche non residenti,
società ed enti commerciali non residenti
Lart.13 del decreto legislativo n. 460
del 1997, ha modificato lart.13-bis del T.U.I.R., recante
la disciplina delle "detrazioni per oneri", con laggiunta,
al comma 1, della lett. i-bis), la cui formulazione è la
seguente:
"i-bis) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
nonché i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui
allarticolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza
al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dallarticolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee
a consentire allAmministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
Il comma 3, del predetto art.13-bis del T.U.I.R.,
concernente la detraibilità degli oneri sostenuti dalle
società semplici, è stato modificato come segue:
"3. Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui allarticolo 5 la detrazione spetta ai singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo
5 ai fini dellimputazione del reddito.".
Per le società semplici le erogazioni
liberali in denaro sono detraibili, da parte dei singoli soci,
in proporzione ai redditi ad essi imputati sulla base della loro
quota di partecipazione agli utili della società come previsto
dal comma 1, dellart.5 del T.U.I.R.. Lart.110-bis,
comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni dimposta
per oneri sostenuti da enti non commerciali, è stato modificato
al fine di ricomprendere tra tali oneri anche quelli recati dalla
lett. i-bis), aggiunta al comma 1 dellart.13-bis del T.U.I.R..
Pertanto, il comma 1, dellart.110-bis del T.U.I.R., come
modificato dallart.13 del decreto legislativo n. 460 del
1997, è il seguente:
"1. Dallimposta lorda si detrae,
fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis. La detrazione spetta
a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito
della detrazione limposta dovuta per il periodo nel quale
lente ha conseguito il rimborso è aumentata di un
importo pari al 22 per cento dellonere rimborsato.".
Ai fini della disciplina delle detrazioni dimposta spettanti
per gli oneri sostenuti da società ed enti commerciali
non residenti, è stato modificato il comma 2-bis, dellart.113,
del T.U.I.R., aggiungendo tra gli oneri detraibili ivi previsti
quelli di cui alla citata lett. i-bis), del comma 1, dellart.13-bis
del T.U.I.R. Il testo, come riformulato, è il seguente:
"2-bis. Dallimposta lorda si detrae,
fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis. Si applica la disposizione
dellart.110-bis, comma 1, ultimo periodo.". Per la
detrazione dimposta relativa agli oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, è stato modificato
lart.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo
è il seguente:
"1-bis. Dallimposta lorda si detrae,
fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis. La detrazione spetta
a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione
del reddito dimpresa che concorre a formare il reddito complessivo.
Si applica la disposizione dellart.110-bis, comma 1, terzo
periodo.". In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto
precisato che, sebbene il terzo periodo del comma 1, dellart.110-bis
del T.U.I.R., stabilisca che nel caso "di rimborso degli
oneri per i quali si è fruito della detrazione limposta
dovuta per il periodo nel quale lente ha conseguito il rimborso
è aumentata di un importo pari al 22 per cento dellonere
rimborsato", tale percentuale deve essere correttamente intesa
nella misura del 19 per cento. A tale conclusione si perviene
in considerazione del fatto che la disciplina relativa alle ONLUS
si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998 e che da questa stessa
data la percentuale di detrazione degli oneri di cui trattasi,
precedentemente fissata nella misura del 22 per cento, è
stata ridotta al 19 per cento, come confermato con circolare n.
3/E del 9 gennaio 1998. In sostanza, la norma stabilisce che la
detrazione dallimposta lorda spetta per un importo pari
al 19 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali
in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a quattro
milioni di lire, sempreché tali oneri non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi. La disposizione recata
dallart.13-bis, comma 1, lett. i-bis), in esame subordina
la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro in
favore delle ONLUS ai limiti e alle condizioni di seguito illustrate.
Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalità
di versamento delle somme oggetto delle erogazioni liberali cui
è condizionato il diritto alla detrazione. Gli anzidetti
versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente
utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dallart.23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte
di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari. La previsione delle anzidette modalità di
versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte
dellamministrazione finanziaria, di poter operare efficaci
controlli sulle detrazioni in parola, nonché nellesigenza
di prevenire eventuali abusi. Il comma 5 dellart.13 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, ha sancito la non cumulabilità
tra le detrazioni dimposta spettanti per le anzidette erogazioni
liberali in favore delle ONLUS, ai sensi dellart.13-bis,
comma 1, lett.1- bis del T.U.I.R., con gli oneri deducibili, spettanti
ai sensi art. 10, comma 1, lett.g), dello stesso T.U.I.R., per
le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organizzazioni
non governative. La formulazione letterale del comma 5, dellart.13,
del decreto legislativo n. 460 del 1997 in esame, è la
seguente:
"5. La deducibilità dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni
non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista
art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che
per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni dimposta di cui allarticolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.". Si precisa
che laddove la norma surriportata parla di "deducibilità
dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni
non governative di cui alle legge 26 febbraio 1987", la deducibilità
di cui trattasi è da intendersi correttamente riferita
non al reddito imponibile, bensì al reddito complessivo.
Precisato quanto sopra, si chiarisce che non è parimenti
consentita, per espressa previsione del comma 7, dellart.13,
dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, la cumulabilità
tra la detrazione dimposta spettante ai sensi dellart.114,
comma 1-bis, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro
a favore di ONLUS, con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi
dellart.114, comma 2-bis, lettere a) e b), del T.U.I.R.,
per le erogazioni a favore dello Stato, di altri enti pubblici
e di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute che svolgono
o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio
ambientale e quelle a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale,
nonché gestita da associazioni e fondazioni private legalmente
riconosciute, effettuate per sostenere attività finalizzate
alla conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo
dei predetti ambiti protetti.
4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate
da imprese e società
Lart.13 del decreto legislativo n. 460
del 1997, ha modificato lart.65, comma 2, del T.U.I.R.,
aggiungendo, tra laltro, la seguente lettera:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito
dimpresa dichiarato, a favore delle ONLUS;". La norma
in esame sancisce la deducibilità dal reddito dimpresa
delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS per
un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per
cento del reddito dimpresa dichiarato. La deducibilità
di tali oneri non è consentita se il soggetto erogante
usufruisce per le medesime liberalità delle deduzioni previste
dalle lettere a) e b) del medesimo art.65, comma 2, del T.U.I.R.,
per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
che perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca
scientifica (lett.a)) o per le erogazioni liberali a favore di
persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca scientifica (lett. b)).
4.3 Erogazioni liberali in natura
Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale
delle erogazioni liberali in natura in favore delle ONLUS, introdotta
per la prima volta nellordinamento tributario dallart.13
del decreto legislativo n. 460 del 1997 in esame.
Le nuove forme di erogazioni liberali sono
previste in primo luogo nellart.13, comma 1, lett. b), che
ha aggiunto al comma 2, dellart.65 del T.U.I.R., anche la
seguente lett.c-septies):
" c-septies) le spese relative allimpiego
di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati
per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite
del cinque per mille dellammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano
dalla dichiarazione dei redditi.". La disposizione prevede
la deducibilità dal reddito dimpresa delle spese
sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese
a beneficio di una ONLUS. È riconosciuta, quindi, alle
imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per
prestazioni di lavoro di cui allart.62, comma 1, del T.U.I.R.,
la possibilità di "prestare" i propri dipendenti
ad una ONLUS beneficiando di unulteriore deduzione nel limite
del 5 per mille dellammontare complessivo delle spese sostenute
dallazienda per prestazioni di lavoro dipendente, cosi
come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La deducibilità
è ammessa sempreché si tratti di lavoratori assunti
a tempo indeterminato. I commi 2 e 3, dello stesso art.13 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, recano le seguenti disposizioni
concernenti le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite
di beni:
"2. Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta
lattività dellimpresa, che, in alternativa
allusuale eliminazione del circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati
a finalità estranee allesercizio dimpresa ai
sensi dellarticolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. 3. I beni alla cui produzione o al cui
scambio è diretta lattività dimpresa
diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente
alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee
allesercizio dimpresa ai sensi dellarticolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente
al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni
di lire, sostenuto per la produzione o lacquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui allarticolo
65, comma 2, lettera c-sexies, del predetto testo unico.".
In sostanza le due norme sopra riportate, al
fine di incentivare le erogazioni in natura, recano una speciale
disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dellart.53,
comma 2, del T.U.I.R., il quale considera ricavi, fra laltro,
il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è
diretta lattività dellimpresa, destinati a
finalità estranee allesercizio dellimpresa
stessa. In particolare è consentito alle imprese di cedere
alle ONLUS, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari
e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è
diretta lattività dellimpresa stessa, altrimenti
destinati allusuale eliminazione dal circuito commerciale.
Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate
alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal
circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause
che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale
del prodotto, non ne impediscono tuttavia lutilizzo (es.
prodotti prossimi alla scadenza). Le imprese possono, altresì,
cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dellart.13
in esame, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e
dai prodotti farmaceutici destinati alleliminazione dal
circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione
o al cui scambio è diretta lattività dellimpresa,
nonché allulteriore condizione che il costo specifico
complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di
lire. Tale costo specifico, dimporto complessivamente non
superiore a due milioni di lire, concorre, peraltro, con eventuali
erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità
(fino a 4 milioni di lire o al 2% del reddito dimpresa dichiarato)
previsto dalla nuova lett. c-sexies), dellart.65 del T.U.I.R..
In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di
un bene deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi
sostenuti dallimpresa per la realizzazione del bene stesso
e che concorrono quindi a comporre il valore di questultimo,
quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati,
dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente
incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati,
etc. La possibilità di fruire delle agevolazioni recate
dai commi 2 e 3, dellart.13 del decreto legislativo n. 460
del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti
formali previsti dal comma 4 dello stesso art.13, gravanti sia
sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria: preventiva comunicazione
delle singole cessioni di beni, da parte dellimpresa cedente,
al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili
e di modico valore sono esonerate dallobbligo della comunicazione
preventiva; dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da
conservare agli atti dellimpresa, attestante limpegno
ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità
alle finalità istituzionali e a realizzare leffettivo
utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per
essa previsti; annotazione, da parte dellimpresa cedente,
nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto,
della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente
in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro
il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni. Si fa
presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione
e scambio è diretta lattività dellimpresa,
godono dellesenzione dallimposta sul valore aggiunto,
per effetto della modifica apportata art.10, n. 12, del D.P.R.
n. 633 del 1972, per la cui trattazione si rinvia al successivo
paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in materia di imposta
sul valore aggiunto.
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO
5.1 Esclusioni ed esenzioni
Lart. 14 del decreto legislativo n. 460
del 1997, detta la disciplina relativa allimposta sul valore
aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere
in favore delle ONLUS nonché ad alcune operazioni attive
poste in essere da dette organizzazioni, apportando modifiche
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le modifiche in parola consistono
nellestendere alle ONLUS particolari disposizioni di esclusione
o di esenzione dallapplicazione del tributo, già
disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni aventi particolare
rilevanza sociale, in conformità alle norme comunitarie
dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio
1977. In particolare la lett.a) del citato art.14 modifica lart.3,
terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo
alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di
divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni
di servizi, inserendo dopo le parole: "solidarietà
sociale", le seguenti: "nonché delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale". A seguito di tale
modifica risultano, quindi, non rilevanti ai fini dellI.V.A.
le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività
istituzionali delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. La successiva lett. b), del medesimo art.14 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, individua le cessioni di beni effettuate
in favore delle ONLUS nonché le attività poste in
essere da tali enti che rientrano nel regime di esenzione dal
tributo ai sensi art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine
vengono modificati i numeri 12), 15),19),20) e 27-ter) del citato
articolo 10, inserendo le ONLUS nelle previsioni esentative di
carattere soggettivo ivi disciplinate. Per effetto della modifica
art. 10, n. 12) in esame, risultano esenti dallI.V.A. le
cessioni di beni, previste dallart.2, n. 4), del D.P.R.
n. 633 del 1972, per le quali limprenditore ha operato la
detrazione allatto dellacquisto o dellimportazione,
effettuate in favore delle ONLUS. Si precisa, altresì,
che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio
non rientra nellattività propria dellimpresa
restano comunque escluse dal campo di applicazione del tributo,
ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle ONLUS, ai sensi
dellart.19-bis1, comma 1, lett. h) e dellart.2, n.
4, del D.P.R. n. 633 del 1972. A seguito delle modifiche apportate
ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter) art. 10 del D.P.R. n. 633 del
1972, le esenzioni dallI.V.A. si estendono alle ONLUS, nei
limiti delle attività loro consentite come precisato nel
paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione delle
ONLUS. Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei numeri sopra
richiamati sono le seguenti:
- prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli alluopo equipaggiati (art. 10, n. 15);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa
la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (art.
10, n. 19);
- prestazioni educative dellinfanzia
e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche
per la formazione, laggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, comprese le prestazioni relative
allalloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture
di detti organismi (art. 10, n 20);
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese direttamente
(art. 10, n. 27-ter). Si evidenzia che detta disposizione individua
come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie agevolate solo
alcuni dei soggetti considerati dallart. 10, comma 2, lett.a),
del decreto legislativo n. 460 del 1997. Tale ultima disposizione
ricollega, infatti, il perseguimento delle finalità di
solidarietà sociale alla circostanza che le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei confronti della
più ampia categoria delle persone svantaggiate in ragione
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei confronti di
soggetti svantaggiati non menzionati art. 10, n. 27-ter) del D.P.R.
n. 633 del 1972 non godono del trattamento di esenzione ivi previsto
rimanendo, quindi, assoggettate ad imposta con applicazione della
aliquota ordinaria. In relazione alle prestazioni di cui al n.
27-ter) art. 10 in esame, occorre precisare che di recente lart.17,
comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato
art. 10, n. 27-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972.
La previgente formulazione era la seguente:"27-ter)
le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
dallarticolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o
da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente
che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".
In forza della modifica apportata dal citato art.17, comma 38,
della legge n. 449 del 1997, le parole "sia direttamente
che in esecuzione di contratti dappalto, convenzioni e contratti
in genere" sono state sostituite con la parola "direttamente".
Ne consegue che rientrano nella previsione di esenzione in esame
le sole prestazioni socio-sanitarie che le ONLUS rendono ai soggetti
appartenenti alle categorie menzionate nel citato art. 10, n.
27 ter), in esecuzione di unobb |