IVA
DPR 26.10.72 N. 633 ART. 4
Decreto Presidente
Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 Articolo 4 - Istituzione
e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Titolo I - Disposizioni generali
MODIFICATO DALLA L. 28.12.95, N. 549, ART.
3, COMMA 121 - In vigore dal 13.01.96 con effetti dal 01.01.96
ESERCIZIO DI IMPRESE
[1] Per esercizio di imprese si intende
l’esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui
agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate
in forma di impresa.
[2] Si considerano in ogni caso effettuate
nell’esercizio di imprese (1):
1) le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita
per azioni, dalle società a responsabilità limitata,
dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle società estere di cui all’art. 2507
del codice civile e dalle società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità
giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale
o agricole.
[3] Si considerano effettuate in ogni
caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma,
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle
società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati
o partecipanti.
[4] Per gli enti indicati al n. 2) del
secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali o agricole, si
considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio
di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle
quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità
alle finalità istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali
e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché
dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali
o sportive costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice
civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati
o partecipanti minori d’età e, per i maggiorenni,
a condizione che quelli abbiano il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano diritto
a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota
del patrimonio sociale, se questo non _ destinato a finalità
di utilità generale.
[5] Agli effetti delle disposizioni
di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali,
ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente
ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica
e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione
di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni
alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni
circolari. Non sono invece considerate attività commerciali:
le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi
i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca
d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti:
la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi
di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed
a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne
per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle
imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative,
di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo
qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi
di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dei
partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento
delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie
soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria
erogate dalle unita’ sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
del Servizio sanitario nazionale.
DPR 26.10.72 N. 633 ART. 10
Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972
Numero 633 Articolo 10 - Istituzione e disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto.
Titolo I - Disposizioni generali
MODIFICATO DALLA L. 28.12.95, N. 549, ART.
3, COMMA 122
In vigore dal 13.01.96 con effetti dal 01.01.96
OPERAZIONI ESENTI DALL’IMPOSTA
[1] Sono esenti dall’imposta:
1) le operazioni di credito e di finanziamento,
compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le
fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonché`
la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari;
il servizio di banco posta di cui al D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156;
2) le operazioni di assicurazioni, di
riassicurazioni e vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere
aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio
4) le operazioni, relative ad azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli;
le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate
la custodia e amministrazione, relative ai valori mobiliari e
a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari
i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari
e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio
di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi
di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici
finanziari, comunque regolate.
5) le operazioni relative alla riscossione
dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni
di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all’esercizio
del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative
all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui
alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;
7) le operazioni relative all’esercizio
delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi
e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero
precedente, nonché quelle relative all’esercizio del
giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte
locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli
affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni
e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio
di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze,
le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al
servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati
ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno
costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;
9) le prestazioni di mandato, mediazione
e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da
1) a 7), nonché quelle relative all’oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate
in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d’Italia
e l’Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell’art.
4, ultimo comma, del presente decreto;
10) (soppresso)
11) le cessioni di oro in lingotti,
pani, verghe, bottoni, granuli;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell’art.
2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell’art.
2 a favore delle popolazioni colpite da calamita` naturali o catastrofi
dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) le prestazioni di trasporto pubblico
urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra
comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici
anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti
eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n.1110
e al regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito
nella L. 5 gennaio 1939, n. 8, l’esenzione si applica limitatamente
a quelli costituenti l’unico sistema di collegamento tra
comuni o frazioni di comuni.
15) le prestazioni di trasporto di malati
o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da
imprese autorizzate;
16) le prestazioni relative ai servizi
postali;
17) abrogato;
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi,
cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo
99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero
individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura
rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonché da società di mutuo soccorso con personalità
giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi
sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da
stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell’infanzia
e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche
per la formazione ‘aggiornamento e la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti
da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative
all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché
le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite
da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle
colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli
per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali,
le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici
e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali
a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e
latte umani e di plasma sanguigno;
25) (abrogato);
26) (abrogato);
27) le prestazioni proprie dei servizi
di pompe funebri;
27 bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche,
ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l’affidamento
in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese
le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi
o liquidi.
27 ter) le prestazioni socio sanitarie,
di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità
e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’artico
l 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità
di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti,
convenzioni e contratti in genere.
DPR 26.10.72 N. 633 ART. 19
Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972
Numero 633 Articolo 19 - Istituzione e disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto.
Titolo I - Disposizioni generali
MODIFICATO DALL’ART. 14 DELLA L. 24.12.93,
N. 537, ART.
In vigore dal 01.01.94
DETRAZIONE
[1] Per la dell’imposta dovuta
a norma del primo comma dell’art. 17, o dell’eccedenza
di cui al secondo comma dell’art. 30, e` ammesso in detrazione,
dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente
o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e
ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione.
[2] In deroga alle disposizioni del
comma precedente:
a) l’imposta relativa all’acquisto
o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell’allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata,
e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni
stessi, e` ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività
propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell’attività propria
dell’impresa ed e` in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto
o alla importazione degli altri beni elencati nell’allegata
tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi
componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi,
e` ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività
propria dell’impresa ed e` in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto
o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli
già indicati nell’articolo 26, lettere a) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
non compresi nell’allegata tabella B e non adibiti ad uso
pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria
dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
relative ai beni stessi, non e` ammessa in detrazione salvo che
per gli agenti o rappresentanti di commercio";
d) l’imposta relativa all’acquisto
o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati
ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto
e` ammessa in detrazione se e` ammessa in detrazione l’imposta
relativa all’acquisto, all’importazione o all’acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili
di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) non è ammessa in detrazione
l’imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni
di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate
nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa
o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi
di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone e al
transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’art.
26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
e bis) l’imposta relativa all’acquisto,
all’importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma dell’articolo 16, nonché alle spese di gestione,
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131
della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, è
ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.
e ter) non è ammessa in detrazione
l’imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà
con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli
articoli 4 e 5.
e quater) non è ammessa in detrazione
l’imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali
per l’esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria.
[3] Se il contribuente ha effettuato
anche operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 la detrazione
e` ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l’ammontare
delle operazioni esenti effettuate nell’anno e il volume
d’affari dell’anno stesso, arrotondata all’unita`
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o
meno i cinque decimi. La riduzione è provvisoriamente operata
con l’applicazione della percentuale dell’anno precedente,
salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano
l’attività operano la riduzione in base a una percentuale
determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
[4] Per il calcolo della percentuale
di riduzione l’ammontare delle operazioni esenti e` determinato
senza tenere conto di quelle indicate al n. 11 dell’articolo
10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari quando non
formano oggetto dell’attivita` propria dell’impresa
o sono accessorie ad operazioni imponibili delle altre operazioni
esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.
DPR 26.10.72 N. 633 ART. 19 - 2
Decreto Presidente
Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 Articolo 19 bis - Istituzione
e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Titolo I - Disposizioni generali
MODIFICATO DAL. D.L. 02.10.95, N. 415, ART.
4 COMMA 1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 29.11.95,
N. 507
In vigore dal 04.10.95 con effetti dal 24.03.95
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
[1] La detrazione dell’imposta
relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli
indicati all’art. 2425, n. 3), del codice civile, operata
ai sensi dell’art. 19, e` soggetta a rettifica, in ciascuno
dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale
di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua
aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un
quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione
operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione
dell’anno di competenza. Se i beni ammortizzabili sono acquistati
mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere
dall’anno della loro entrata in funzione.
[2] La rettifica non si applica all’imposta
relativa all’acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario
non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese
che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse
alla tenuta della contabilità semplificata.
[3] In caso di cessione del bene durante
il quadriennio, la rettifica e` operata in unica soluzione, in
base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione,
tenendo conto anche dei residui del quadriennio.
[4] Agli effetti del presente articolo
non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente
d’ammortamento stabilito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non e` inferiore al
venticinque per cento.
[5] Se i beni ammortizzabili o comunque
gli immobili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione,
di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi ai singoli rami dell’impresa, ovvero di conferimento,
le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento
alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società
incorporata o dalle società partecipanti alla fusione,
dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari
o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
DPR 26.10.72 N. 633 ART. 19 - 3
Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972
Numero 633 Articolo 19 ter - Istituzione e disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto
Titolo I - Disposizioni generali
MODIFICATO DALL’ART. 4 DEL DPR 28.12.82,
N. 954 - In vigore dal 01.01.83
DETRAZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
[1] Per gli enti indicati nel quarto
comma dell’art. 4 e` ammessa in detrazione, a norma degli
articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche
ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e
alle importazioni fatti nell’esercizio di attività
commerciali o agricole.
[2] La detrazione spetta a condizione
che l’attività commerciale o agricola sia gestita
con contabilità separata da quella relativa alla attività
principale e conforme alle disposizioni di cui all’art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. L’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati
promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale
o agricola e dell’attività principale e` ammessa in
detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività
commerciale o agricola.
[3] La detrazione non e` ammessa in
caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività
principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge
o di statuto, ne` quando la contabilità stessa presenti
irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni,
province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata
di cui al comma precedente e` realizzata nell’ambito e con
l’osservanza delle modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
[4] Le disposizioni del precedente comma
si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza
ed a quelli di previdenza nonché all’Automobil Club
d’Italia e agli automobile clubs.
RIS 03.10.85 PRO 396318
Risoluzione Ministeriale 3 ottobre 1985 Protocollo
396318
Iva - IRPEG - SOGGETTI D’IMPOSTA -
ASSOCIAZIONE CHE ORGANIZZA CONGRESSI E SEMINARI E PUBBLICA UN
PERIODICO
L’Associazione in oggetto si è
rivolta alla scrivente per conoscere il trattamento, agli effetti
dell’IVA, delle seguenti attività svolte, senza intenti
di lucro, in conformità alle disposizioni contenute nel
proprio statuto:
1) costituire in Italia un polo culturale
e tecnico, per i Paesi interessati, per lo sviluppo delle tecnologie
di impiego dell’energia solare e delle altre fonti rinnovabili;
2) costituire, anche con l’istituzione
di apposite scuole, delle infrastrutture collaterali permanenti
per l’aggiornamento dell’Ente nell’impiego dell’energia
solare e di altre fonti;
3) consentire la divulgazione del know
how italiano all’estero;
4) organizzare congressi, seminari e
assumere iniziative per sviluppare le ricerche nel campo dell’energia
solare;
5) curare l’informazione e la pubblicazione
delle realizzazioni nell’impiego delle fonti energetiche
rinnovabili;
6) offrire servizi di formazione del
personale nei settori dell’energia solare e delle altre fonti
rinnovabili.
Le entrate dell’Associazione sono costituite
da:
a) quote di iscrizione;
b) quote annue associative ordinarie
e straordinarie;
c) eventuali contributi ed elargizioni
dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
d) altre entrate.
In particolare l’Ente istante ha fatto
presente che, fra le altre iniziative, commente alle associate
lo svolgimento di corsi scolastici relativi alla conoscenza e
all’uso delle energie alternative per cittadini dei Paesi
sottosviluppati e corrisponde compensi alle stesse che vengono
regolarmente assoggettati ad IVA.
Ha fatto altresì rilevare che le quote
di iscrizione e le quote associative, rappresentando soltanto
una minima parte delle somme che affluiscono all’Associazione
ed essendo destinate alle spese d’ordinara amministrazione,
dovrebbero esulare dalla sfera di applicazione dell’IVA per
carenza sia del presupporto soggettivo, giacchè "l’esercizio
di attività economica in forma di impresa è totalmente
estraneo ai fini istituzionali dell’Ente", sia di quello
oggettivo, in quanto le dette quote non costituirebbero il corrispettivo
di specifiche prestazioni di servizi o di cessioni di beni che
l’Associazione offre ai soci o a terzi.
Al riguardo la scrivente, esaminato anche lo
Statuto dell’Associazione istante (costituita nel 1980 sotto
il patrocinio dei Dicasteri degli Esteri e dell’Industria),
e tenuto conto del parere espresso dall’Ispettorato Compartimentale
delle Tasse di … ritiene che alla detta Associazione, che
persegue finalità tecnico - culturali, torni applicabile,
agli effetti dell’IVA, la disposizione contenuta nel quarto
comma dell’art. 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive
modificazioni, il quale stabilisce, fra l’altro, che non
rientrano nel campo di applicazione dell’IVA le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità
alle finalità istituzionali da associazioni politiche,
culturali ecc.
In merito all’ambito di applicazione della
sopra riportata disposizione la scrivente ha avuto occasione più
volte di precisare (vedasi anche la circolare n. 25 del 3.8.1979)
le condizioni da osservare perchè possa operare la citata
norma.
In particolare, occorre che coestano i seguenti
presupposti:
a) deve trattarsi di istituzioni costituite
su base associativa ai soli fini culturali, politici, ecc.;
b) le operazioni debbono essere riconducibili
all’attuazione dei compiti statutariamente previsti;
c) le operazioni devono essere rese
esclusivamente nei confronti dei soli soci effettivi.
Da quanto sopra consegue che sono, invece,
da assoggettare all’IVA le operazioni effettuate nei confronti
sia di terzi che di soci "temporanei", che non hanno
titolo per partecipare pienamente alla vita dell’Associazione.
Parimenti, sono soggette al tributo le operazioni
aventi natura diversa da quelle istituzionali, e in particolare
quelle rese a puri fini commerciali.
Inoltre, l’ultimo comma dello stesso art.
4 ha previsto una serie di attività che, in ogni caso,
sono soggette all’IVA, anche se esercitate dai detti organismi
associativi nei confronti dei propri soci.
Tra dette attività si richiamano, in
particolare:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, culturali,
ecc., cedute prevalentemente ai propri associati (punto a);
- gestione di spacci aziendali, di mense e
somministrazioni di pasti (punto d);
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
prestazione alberghiere o di alloggio (punto g).
Dall’esame delle summenzionate disposizioni
si evince che sia le quote d’iscrizione che le quote associative
sono fuori del campo di applicazione dell’IVA.
In particolare, per quanto concerne le pubblicazioni
edite dall’Associazione istante, si fa presente che le medesime
non sono soggette all’IVA purché vengano cedute prevalentemente
ai propri associati, così come previsto dal punto a) del
citato art. 4. In caso contrario, non ricorrendo tale condizione,
le dette pubblicazioni sono tutte da assoggettare al tributo.
RIS 21.07.87 PRO 362538
Risoluzione Ministeriale 21 luglio 1987 Protocollo
362538
Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - PRESTAZIONI
ISTITUZIONALI
VERSO CORRISPETTIVO RESE DA ENTE NON COMMERCIALE
L’Istituto Superiore di Sanità
ha fatto presente che ai sensi dell’articolo 1 della Legge
7 agosto 1973, n. 519 effettua, tra l’altro, attività
di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica
e del mantenimento della integrità psico - fisica dei cittadini,
di accertamento e di indagine di natura igienico - sanitaria anche
in relazione all’ambiente, nonché di vigilanza sugli
istituti zooprofilattici, limitatamente all’attività
di sanità pubblica.
Premesso quanto sopra l’Istituto istante
ha fatto, altresì, presente che ai sensi dei successivi
articoli 3 e 23 della medesima legge n. 519 può effettuare
dietro corrispettivo a favore di organizzazioni pubbliche - nazionali
ed estere - servizi inerenti alle proprie funzioni e provvedere
direttamente alla vendita di strumenti tecnici, di apparecchiature
scientifiche, di materiali da laboratori, nonché di animali
non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.
A parere del cennato Istituto tali ultime attività,
in quanto inerenti alla realizzazione dei fini istituzionali di
una Amministrazione Centrale delloStato e poste in essere in osservanza
di disposizioni legislative dovrebbero essere escluse dal campo
di applicazione del tributo, mentre l’Ispettorato Generale
di Finanza, in sede di verifica ispettiva ha sollevato perplessità
in ordine alla mancata applicazione del tributo.
Al riguardo si fa osservare che l’art.
4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che contiene le disposizioni
per individuare le "imprese" soggette all’IVA ha
subito, nel tempo, talune modifiche legislative ed in particolare
con l’articolo 1 del D.P.R. 23.12.1974, n. 687 e` stato stabilito,
fra l’altro, con la soppressione, nel terzo comma di detto
articolo 4, delle parole "mediante una distinta organizzazione",
che gli enti non commerciali acquistano la soggettività
d’imposta soltanto per le operazioni svolte nell’esercizio
di attività commerciali, con o senza distinta organizzazione.
Dall’esame della sopra riportata disposizione
si evince che, non essendo più richiesto il requisito della
distinta organizzazione al fine della soggettività d’imposta,
gli enti non commerciali devono assoggettare all’IVA soltanto
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio
di attività commerciali o agricole, a prescindere o meno
della contabilità separata.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l’Istituto
istante acquistata la veste di soggetto d’imposta per le
attività a fronte delle quali viene percepito un corrispettivo.
Pertanto, devono essere assoggettate all’IVA le prestazioni
di servizi e le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso dall’Istituto
stesso.
A tale ultimo proposito torna utile rilevare
che e` ininfluente agli effetti dell’applicazione del tributo
la circostanza che le attività in questione siano rese
nell’ambito di finalità istituzionali in forza di
disposizioni legislative.
RIS 15.03.90 PRO 430191
Risoluzione Ministeriale 15 marzo 1990 Protocollo
430191
Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - PUBBLICITÀ
COMMERCIALE
VERSO CORRISPETTIVO COSTITUITO DA CONTRIBUTI
Il Consorzio del formaggio P.R. - facendo riferimento
alla risoluzione ministeriale n. 551108 del 6 dicembre 1989, (con
la quale si e` precisato che i contributi corrisposti dalla CEE
per la realizzazione di azioni promo pubblicitarie devono ritenersi
non imponibili all’IVA ai sensi dell’art. 72, terzo
comma, n. 3), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, - ha chiesto
di conoscere se devono ritenersi rientranti nel campo di applicazione
dell’imposta sia l’attività di informazione per
una maggiore notorietà e tutela del marchio, sia le iniziative,
intese anche in forma pubblicitaria, mirate a una più ampia
e capillare conoscenza della proprietà e dei requisiti
peculiari del P.R., svolte dal medesimo.
Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art.
4 del citato D.P.R. n. 633/1972, non sono considerate attività
commerciali, tra l’altro, le prestazioni rese a imprese consorziate
o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche
e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti,
compresa l’applicazione di marchi di qualità.
Per contro lo stesso art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
prevede che sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché
esercitate da enti pubblici, le prestazioni di pubblicità
commerciale.
Sulla base di quanto precede la Scrivente dichiara
che se le attività di cui in premessa consistono in prestazioni
di pubblicità commerciale e, sono rese a fronte di corrispettivi
specifici, le medesime devono essere assoggettate all’IVA
in base all’aliquota ordinaria.
RIS 10.08.90 PRO 430769
Risoluzione Ministeriale 10 agosto 1990 Protocollo
430769
SOGGETTI D’IMPOSTA - ENTI NON COMMERCIALI
VENDITA DI UN IMMOBILE PARZIALMENTE STRUMENTALE
Con risoluzioni ministeriali nn. 550984 e 430259
rispettivamente del 6 dicembre 1989 e del 19 marzo 1990 la Scrivente
ha precisato che la cessione di un bene immobile, già adibito
parzialmente a scuola materna e a pensionato per studentesse,
di proprietà di un ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto
era esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per carenza
del presupposto "soggettivo".
L’esclusione dal campo di applicazione
del tributo derivava dalla circostanza che l’operazione in
discorso, come fatto presente dall’Amministrazione provinciale
di ( ) e dall’Ispettorato compartimentale tasse di ... con
nota del 16 novembre 1988, rifletteva la cessione di un immobile
posta in essere da un soggetto che, al momento del trasferimento
del bene, aveva dismesso la veste di soggetto passivo d’imposta.
Ciò si premette in quanto con successiva
istanza l’Istituto... ha fatto presente che l’immobile
in questione, al momento della cessione avvenuta in data 16 giugno
1986 era in parte utilizzato quale bene strumentale per l’esercizio
di attività commerciale che è cessata, poi, in data
30 giugno 1986, ossia in un momento successivo alla cessione dell’immobile.
Conseguentemente ritiene il cennato Istituto
che la cessione dell’immobile era da assoggettare all’IVA
ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni e chiede in merito un riesame delle
richiamate pronuncie ministeriali.
Sulla posta questione la Scrivente ha interessato
l’Ispettorato compartimentale il quale, a modifica di quanto
rappresentato con la richiamata nota n. .... sulla base della
successiva documentazione acquisita, ha fatto presente che risulterebbero
conformi a verità le affermazioni contenute nell’istanza
prodotta dall’Istituto interessato.
Sulla base delle nuove risultanze di fatto
dichiarate dal contribuente e confermate dall’Ispettorato
compartimentale tasse con la nota in riferimento, la Scrivente
esprime l’avviso che la cessione dell’immobile in questione
e` da assoggettare all’IVA ai sensi delle richiamate disposizioni
contenute negli articoli 2 e 4 del cennato D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto concerne, infine, l’individuazione della superficie
dell’immobile da considerare strumentale e, quindi, dell’ammontare
imponibile agli effetti dell’IVA la Scrivente ritiene che
la stessa non possa essere inferiore a quella dichiarata nell’atto
di cessione o nelle fatture all’epoca emesse.
L’Ufficio Iva di ... e` pregato di accertare
se l’attività commerciale esercitata dall’Istituto
... e` cessata in data 30 giugno 1986 come dichiarato dall’Istituto
stesso e l’Ufficio Iva di ... di accertare in concreto se
la superficie dell’immobile destinata all’esercizio
dell’attività commerciale non sia superiore a quella
come sopra dichiarata.
RIS 04.02.91 PRO 431143
Risoluzione Ministeriale 4 febbraio 1991 Protocollo
431143
Iva - ENTI NON COMMERCIALI VERSAMENTI DI
CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI ASSOCIATI
Il professionista ..., con l’istanza che
si allega in copia, ha fatto presente che il 19 giugno 1990 è
stato costituito un consorzio banche popolari, denominato ...,
avente come scopo istituzionale lo svolgimento di attività
di coordinamento, di studio e di ricerca per conto degli istituti
aderenti.
All’atto della costituzione è stato
creato un fondo consortile per un ammontare di 120 milioni di
lire. Successivamente, l’assemblea consortile ha deliberato
il versamento da parte delle banche aderenti della somma di 240
milioni a titolo di contributi ordinari, destinati alla copertura
delle spese generali di amministrazione.
Quanto sopra premesso, l’istante ha chiesto
di conoscere se il versamento dei cennati contributi evidenzi
operazioni imponibili agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto.
Al riguardo, si fa presente che le somme versate
dai soci nell’ambito di rapporti associativi non configurano,
di norma, ipotesi impositive, per carenza dei presupposti oggettivi,
in quanto tali somme non costituiscono il corrispettivo di specifiche
prestazioni di servizi ed evidenziano, in definitiva, operazioni
finanziarie poste in essere nell’ambito del rapporto organico
che lega gli associati all’ente associativo.
A diverse conclusioni si perviene, invece,
nelle ipotesi in cui i contributi sono diretti a compensare determinati
ed individuati servizi, resi ai soci dall’organismo associativo.
In tali casi, infatti, sussiste il nesso sinallagmatico tra il
versamento di somme e le prestazioni di servizi rese a diretto
vantaggio dei singoli soci, per cui le operazioni assumono rilevanza
agli effetti dell’IVA.
Alla stregua delle suesposte considerazioni
potranno trovare soluzione le singole fattispecie astrattamente
prospettate nel quesito.
(Allegati omessi)
RIS. 14.02.91 PRO 431152
Risoluzione ministeriale 14 febbraio 1991
Protocollo 431152
Iva - ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ
SEPARATA DA PARTE DEGLI
ENTI NON COMMERCIALI AI FINI DELLA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA
Con una nota codesto Ispettorato ha riferito
in merito ed alcuni rilievi mossi dall’Ufficio I.V.A. di
Genova nei confronti dell’Istituto Idrografico della Marina
Militare. Le censure dell’ufficio traggono motivazione dalla
circostanza che il cennato Istituto, che ha natura di Ente di
diritto pubblico, ma esercita anche alcune attivita` commerciali
accanto a quelle istituzionali, in sede di dichiarazione annuale
per l’anno 1985 ha computato in detrazione l’I.V.A.
assolta sugli acquisti, senza peraltro aver
provveduto ad istituire relativamente all’attivita`
commerciale esercitata una contabilita` separata rispetto a quella
relativa alle attivita` istituzionali.
L’Ufficio I.V.A. ha ritenuto l’inammissibilita`
della detrazione, stante il preciso disposto dell’art. 19
ter del D.P.R. 26.10.72, n. 633, che per gli enti non commerciali
condiziona il diritto alla detrazione alla tenuta di una contabilita`
separata per l’attivita` commerciale o agricola esercitata.
L’Istituto Idrografico, per parte sua,
ha replicato ai rilievi dell’Ufficio argomentando che tutta
la propria attivita` e` in realta` protesa verso la commercializzazione
della documentazione nautica prodotta, ragion per cui la destinazione
tra l’attivita` commerciale e quella istituzionale risulta
particolarmente difficoltosa, con conseguente impossibilita` di
tenere separata la contabilita` relativa ai due gruppi di operazioni.
Al riguardo la scrivente osserva, in via preliminare,
che l’Istituto Idrografico della Marina Militare, istituito
con Regio Decreto 26 dicembre 1872, n. 1205, e` qualificato dalla
legge 2 febbraio 1960, n. 68 "Organo cartografico dello Stato"
ed opera mediante personale alle dirette dipendenze dell’Amministrazione
statale. Oggetto istituzionale dell’attivita` dell’Istituto
e` la elaborazione di dati forniti dalle navi idrografiche della
Marina Militare, o direttamente acquisiti, e la produzione di
documenti nautici ufficiali, i quali vengono in parte distribuiti
gratuitamente alle forze armate in parte ceduti dietro corrispettivo
a terzi.
Cio` premesso, si ritiene che oggetto principale
dell’attivita` dell’Ente in discorso non sia la commercializzazione
delle carte nautiche e dei servizi prodotti, bensi` piuttosto
la predisposizione della cartografia ufficiale dello Stato in
vista delle prioritarie esigenze delle navi della Marina Militare.
Tale ultima attivita`, che riveste indubbiamente carattere istituzionale,
qualifica l’Ente come non commerciale. Ne consegue che il
cennato ente, rientra tra i destinatari della norma di cui all’art.
19 ter del D.P.R. 633/72, ragion per cui puo` esercitare il diritto
alla detrazione dell’I.V.A. assolta sugli acquisti inerenti
alla parte della attivita` svolta che riveste carattere commerciale,
solo a condizione che abbia gestito tale ultima attivita` con
contabilita` separata e conforme alle disposizioni di cui all’art.
20 del D.P.R. 29.09.73, n. 600.
Corretti appaiono dunque i rilievi mossi dall’Ufficio
I.V.A. in relazione all’annualita` 1985.
Si fa comunque rilevare che l’Istituto
Idrografico della Marina, in quanto ente soggetto alle disposizioni
in materia di contabilita` pubblica, e` ammesso a beneficiare
del differimento dei termini per le dichiarazioni ed i versamenti
I.V.A. originariamente previsto dall’articolo 9 del D.L.
14.03.88, n. 70, convertito nella legge 13.05.88, n. 156. Il termine
a disposizione dell’ente istante per l’eventuale presentazione
delle dichiarazioni sostitutive verra` a scadere il 31.12.91,
giusto il disposto dell’art. 4 bis introdotto nel D.L. 31.10.90,
n. 310, dalla legge di conversione 22.12.90, n. 403.
RIS 01.06.91 PRO 431420
Risoluzione Ministeriale 1 giugno 1991 Protocollo
431420
Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - ENTI NON COMMERCIALI
VENDITA DI BENI DI PROPRIA PRODUZIONE
Con istanza diretta alla scrivente la stazione
sperimentale Agraria Forestale di S. Michele all’Adige, costituita
con R.D.L. 25 novembre 1929, n. 226, ha fatto presente di avere
come finalità istituzionali la promozione del progresso
tecnico ed economico dell’agricoltura sviluppando la ricerca
scientifica e la sperimentazione agraria.
Per il raggiungimento dello scopo istituzionale,
l’ente istante ha fatto altresì presente di effettuare
cessione di prodotti agricoli (latte, animali, frutta, piante
e gemme) e prestazioni di servizi concernenti specifiche ricerche,
servizi metereologici, consulenze e simili.
Ciò premesso l’ente interessato
ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini Iva che torna applicabile
alle cennate attività poste in essere per il raggiungimento
degli scopi istituzionali.
Al riguardo la scrivente condividendo quanto
rappresentato da codesto Ispettorato Compartimentale con la nota
in riferimento, ritiene che l’ente istante, costituito in
forza di legge, munito di personalità giuridica pubblica
ed avente per oggetto la ricerca scientifica e la promozione dell’agricoltura,
sia da ricomprendere tra gli enti non commerciali di cui all’articolo
4, quarto comma del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni.
Ne consegue che il cennato ente rientra tra
i destinatari della norma di cui all’articolo 19 ter del
medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, ragion per cui ha titolo per
la detrazione dell’IVA assolta per rivalsa solo sugli acquisti
inerenti ad attivita` che rivestono carattere commerciale, eventualmente
svolta ed alla ulteriore condizione che abbia gestito detta attività
con contabilità separata e conforme alle disposizioni di
cui all’art. 20 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600.
RIS 29.08.92 PRO 445883
Risoluzione Ministeriale 29 agosto 1992 Protocollo
445883
Iva - DETRAZIONE - ACQUISTI EFFETTUATI DA
UN ENTE NON COMMERCIALE
FINALIZZATI A PRESTAZIONE DI SERVIZI VERSO GLI ASSOCIATI
L’Ispettorato compartimentale tasse di
... ha comunicato l’esito della verifica effettuata dall’Ufficio
Iva di ..., a norma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972,
nei confronti dell’Associazione ...
Al riguardo la Scrivente, esaminati gli atti
trasmessi e, da ultimo, il processo verbale di constatazione redatto
in data 20 giugno 1991 dallo stesso Ufficio Iva a conclusione
della predetta verifica, condivide l’avviso che l’attività
svolta dall’Associazione in esame sia al di fuori del campo
di applicazione dell’IVA, per carenza del presupposto soggettivo
d’imposta in capo alla medesima, con conseguente preclusione
del rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti di mezzi
agricoli, richiesto in sede di dichiarazione annuale.
Sulla base delle norme statutarie, infatti,
l’Associazione ... risulta essere un’associazione di
categoria, senza fine di lucro, costituitasi a norma dell’art.
36 e segg. del codice civile tra coltivatori di vigneti ed esperti
del ramo, per rappresentare ed assistere i propri associati nella
contrattazione collettiva e in qualunque campo di attività
attinente la produzione vitivinicola, per promuovere in nome e
per conto degli associati il miglioramento e la qualificazione
della produzione vitivinicola, per l’applicazione di tecniche
produttive più avanzate, per fornire l’assistenza
per i finanziamenti, tutelare il prodotto, ecc. Di fatto risulta
finora aver svolto in via prevalente l’attività di
acquisto di mezzi meccanici (trattori, moto elevatori) utilizzati
dai propri associati sulla base di contratti di comodato. Dalle
dichiarazioni annuali prodotte finora risulta costantemente un
volume d’affari pari a zero, a seguito dell’assenza
di qualsiasi operazione attiva, mentre in alcune dichiarazioni
risultano effettuati unicamente acquisti di beni ammortizzabili
a fronte dei quali e` stato richiesto il rimborso della relativa
imposta. Ciò stante, si ritiene che non possa sussistere
un diritto al rimborso dal momento che quest’ultimo, essendo
conseguente al diritto alla detrazione dell’imposta previsto
dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, compete in relazione
all’imposta assolta o addebitata in via di rivalsa per l’acquisto
o l’importazione di beni e servizi effettuati nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione.
Nella fattispecie esaminata, invece, l’attività
svolta dall’Associazione non può ritenersi svolta
nell’esercizio d’impresa, cosi` come definito dall’art.
4 del citato D.P.R. n. 633/1972, il quale esclude espressamente
dalle attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi rese ai soci, associati o partecipanti, in conformità
alle finalità istituzionali, da associazioni politiche,
sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e
sportive, anche se effettuate verso corrispettivi specifici o
contributi supplementari.
Pertanto, l’Associazione in questione,
non rivestendo il carattere d’impresa, e non essendo conseguentemente
soggetta ad Iva, deve essere considerata alla stregua di un consumatore
finale cosi` come ha correttamente osservato dall’Ispettorato.
CIR 21.06.91 N. 32 PRO 430213
Circolare Ministeriale 21 luglio 1991
Numero 32 Protocollo 430213
Iva - SOGGETTI DI IMPOSTA - ENTI NON COMMERCIALI
LOCAZIONI DI IMMOBILI
L’articolo 35 bis della legge 27 aprile
1989, n. 154 che ha convertito il D.L 2 marzo 1989, n. 69, ha
riformulato il punto 8 dell’articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, dettando una nuova disciplina, agli effetti dell’IVA,
delle locazioni non finanziarie di immobili.
La nuova disposizione contenuta nel cennato
articolo 10, n. 8, prevede l’esenzione dal tributo per le
"locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le qual
gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria
ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la
vendita o acquistati per la rivendita".
Con riferimento a detta disposizione lo Scrivente
con circolare n. 36, prot. 550751 del 21 luglio 1989 ha già
precisato che in relazione al requisito della soggettività
passiva di imposta, le locazioni poste in essere da enti pubblici
e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali o agricole (cosiddetti enti non
commerciali) vanno considerate effettuate nell’esercizio
di impresa, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 4
del decreto n. 633, soltanto se effettuate nell’esercizio
di attività commerciali o agricole. Pertanto, le mere locazioni
di immobili da parte di detti enti non commerciali rientrano nel
campo di applicazione dell’IVA se poste in essere nell’ambito
di altre attività aventi natura commerciale, come ad esempio
nel caso di locazioni effettuate da aziende autonome.
Ciò si premette in quanto pervengono
allo Scrivente da più parti richieste di ulteriori delucidazioni
in ordine al trattamento, agli effetti dell’IVA, da applicare
alle attività di locazione di immobili poste in essere
dai detti enti non commerciali, quali gli enti pubblici territoriali,
le unita` sanitarie locali, gli enti pubblici di assistenza e
beneficienza, quelli di previdenza ecc.
Al riguardo si deve premettere che l’articolo
4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni definisce, agli
effetti dell’applicazione dell’IVA, l’esercizio
di impresa come "l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali
o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile,
anche se non organizzate in forma di impresa".
Il quarto comma del medesimo articolo 4 prevede,
poi, che gli enti pubblici o privati che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
o agricole sono da considerare soggetti passivi di imposta limitatamente
alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi poste in
essere nell’esercizio di attività commerciali od agricole.
L’attività svolta da enti non commerciali
concernente la locazione di beni immobili, comunque acquisiti,
nell’ambito delle finalità istituzionali non e` idonea
di per se` a far assumere agli enti stessi la soggettività
passiva agli effetti del tributo. Infatti, l’utilizzazione
di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza
lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio
di impresa, neppure nei sensi previsti dal richiamato articolo
4 del D.P.R. n. 633 del 1972, non configurandosi nella fattispecie
svolgimento di attività commerciale.
Restano, naturalmente, soggette al tributo
le locazioni di beni immobili poste in essere nell’ambito
di altre attività, eventualmente esercitate, qualificabili
come attività di impresa, come, del resto, già precisato
con la richiamata circolare n. 36 del 21 luglio 1989.
Premessi i suesposti concetti di carattere
generale, si chiarisce che in tale ultima fattispecie le locazioni
di fabbricati destinati ad uso di civile abitazione poste in essere
dagli enti di rassegna fruiscono del trattamento di esenzione
dall’IVA previsto dall’articolo 10, n. 8) del ripetuto
decreto n. 633, non ricorrendo, di norma, il requisito della "costruzione
per la vendita o dell’acquisto per la rivendita" ivi
previsto per l’assoggettamento al tributo. Qualora, invece,
le locazioni sempre nell’ambito di altre attività
commerciali poste in essere riflettono fabbricati strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, le stesse vanno assoggettate
al tributo con applicazione dell’aliquota ordinaria del 19
per cento.
Torna appena utile precisare che, vertendosi
nelle ipotesi di locazione poste in essere nell’ambito di
altra attività soggetta ad Iva, anche le operazioni concernenti
gli immobili comunque poste in essere nell’ambito dell’attività
stessa (acquisti di beni e di servizi, cessione degli immobili
stessi ecc.) rilevano agli effetti del tributo, come si desume
ex adverso dalle precisazioni fornite nel paragrafo 16 della circolare
n. 29 del 2 giugno 1982.
RIS 05.01.95 N. 4/E PRO 12-2563
Risoluzione Ministeriale 5 gennaio 1995
Numero 4/E Protocollo 12-2563
T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - Iva - SOGGETTI
PASSIVI
ASSOCIAZIONE SINDACALE - ADEMPIMENTI CONTABILI
Con lettera del ..., la Sig.ra G.S., in qualità
di presidente della S., ha chiesto di conoscere gli eventuali
adempimenti contabili che l’associazione medesima e` tenuta
ad assolvere.
Al riguardo si osserva che dall’art. 4
dello statuto allegato all’istanza risulta che l’associazione
persegue lo sviluppo della solidarietà tra i lavoratori
attraverso la "piena occupazione e il diritto al lavoro,
il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro attraverso
la contrattazione a tutti i livelli ...".
In considerazione delle finalità perseguite
si ritiene che all’ente in argomento, classificabile tra
i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del Tuir,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano applicabili
le disposizioni di cui agli artt. 108 e seguenti del medesimo
Tuir nonchè quelle previste dall’art. 20 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha, poi, modificato,
con l’art. 14, commi 3, lettera l), 8, lettera a) e 14, rispettivamente
l’art. 109 del citato Tuir, l’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972,
e l’art. 111 del medesimo Tuir.
Per quanto concerne in particolare le associazioni
sindacali l’art. 111, comma 4, prevede, tra l’altro,
per tali categorie, che le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali
nei confronti degli associati e dei partecipanti di altre organizzazioni,
non si considerano effettuate nell’esercizio di attività
commerciali.
Pertanto per le attività commerciali
eventualmente esercitate dagli enti in argomento, ai sensi dell’art.
20 del D.P.R. n. 600/1973, sono applicabili le disposizioni di
cui agli artt. 14, 15, 16 e 18 del citato D.P.R. n. 600/1973,
nonché quelle previste del Titolo II del D.P.R. n. 633/1972.
Infine l’art. 9 bis introdotto nel D.L.
30 dicembre 1991, n. 417, dalla Legge di conversione 6 febbraio
1992, n. 66, dispone che alle associazioni senza fini di lucro
si applica, in quanto compatibile, il regime contabile agevolato
di cui alla L. n. 398/1991.
Nel caso in cui l’ente non svolga alcuna
attività di natura commerciale non sussiste alcun obbligo
specifico in merito agli adempimenti contabili.
DPC 07.11.95 N. 7025 ART. 1 GU 274/95
Decreto Presidente Consiglio 7 novembre 1995
Numero 7025 Articolo 1
Gazzetta Ufficiale Numero 274 del 23/11/95
Adeguamento del limite di 100 milioni di
lire a favore delle associazioni sportive dilettantistiche
In vigore dal 23.11.95
T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - Iva - ASSOCIAZIONI
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DI 100 MILIONI DI LIRE
DI CUI ALLA L. N. 398/1991 ART. 1
Il limite di 100 milioni di lire stabilito
nell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, che, per effetto della variazione percentuale relativa ai
periodi settembre 1991 agosto 1992, settembre 1992 agosto 1993
e settembre 1993 agosto 1994 e` stato elevato, rispettivamente,
a lire 105,3 milioni per il periodo d’imposta 1992, a lire
110 milioni per il periodo d’imposta 1993, ed a lire 114,510
milioni per il periodo d’imposta 1994, e` ulteriormente elevato,
per il periodo d’imposta in corso alla data del presente
decreto, a L. 119.892.000.
RIS 17.07.95 N. 217/E PRO 12-391
Risoluzione Ministeriale 17 luglio 1995
Numero 217/E Protocollo 12-391
T.U. DIRETTE - Iva - SOGGETTI PASSIVI -
ASSOCIAZIONI RICREATIVE CULTURALI
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE AGLI ASSOCIATI REGIME
CONTABILE
Con nota del 29.11.94, la Confederazione Italiana
degli Esercenti e Commercianti delle attività del terziario
del turismo e dei servizi, C.I.D.E.C. con sede in Mazara del Vallo
Via ..., ha chiesto se si possono considerare commerciali le attività
di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni
ricreative e culturali nei confronti dei soci all’interno
delle proprie sedi e se, di conseguenza, sussiste un obbligo di
tenuta dei registri Iva.
Il primo quesito non può essere risolto
se non in senso affermativo, poichè le associazioni ricreativo/culturali
non aventi fini di lucro, pur se annoverate dalla normativa vigente
tra gli enti non commerciali [art. 87, primo comma, lett. c) del
T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917], possono svolgere
oltre alla loro attività principale, che è quella
statutaria la quale persegue il raggiungimento dei fini propri
delle associazioni, anche altre differenti attività tra
le quali, ad esempio, quella di somministrazione dietro corrispettivo
di pasti e/o bevande all’interno delle sedi sociali, attività
questa indubbiamente collaterale e secondaria rispetto alla menzionata
attività statutaria. Tale attività collaterale,
avendone manifestamente la natura, e` certamente da considerarsi
commerciale come si e` già avuto modo più volte
di chiarire e da ultimo, con la nota del 15 ottobre 1994 n. VI-12-166/94
di questa Direzione Centrale diretta alla Prefettura di Firenze.
Il secondo quesito concerne il regime contabile
applicabile ai proventi conseguiti nell’esercizio delle predette
attività commerciali.
Al riguardo la legge 16 dicembre 1991, n. 398
ha introdotto nell’ordinamento speciali disposizioni a favore
delle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo di
imposta precedente abbiano conseguito proventi per importi non
superiori a 100 milioni, limite successivamente elevato coi D.P.C.M.
14 dicembre 1993 a 105,3 milioni di lire per il 1992 e a 110 milioni
di lire per il 1993 e, da ultimo, a 114,510 milioni di lire per
il 1994 con D.P.C.M. 24 novembre 1994. Dette disposizioni sono
state, in seguito, estese dall’art. 9 bis aggiunto al D.L.
30.12.91, n. 417, dalla legge di conversione 6 febbraio 1992,
n. 66, a tutte le associazioni senza fini di lucro ed alle pro
loco.
Il nuovo regime e` opzionale. L’opzione,
possibile solo se sussistono i requisiti richiesti, può
essere esercitata inviando apposita comunicazione agli Uffici
interessati (Ufficio Iva e Ufficio II.DD.), ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello dell’invio e non può
essere revocata per almeno tre anni.
Il regime speciale cessa al superamento, nel
corso dell’anno, del limite previsto per i proventi per l’anno
di competenza.
La nuova normativa prevede, tra l’altro,
l’esonero dalla tenuta della contabilità, l’obbligo
di conservare le fatture emesse e le fatture di acquisto e l’esonero,
per le cessioni e prestazioni, dallo scontrino e dalla ricevuta
fiscale giusto quanto disposto dal D.M. 21.12.92.
I soggetti che, invece, ritengono di non volere
optare per la legge n. 398 del 1991 o che, comunque, conseguono
proventi commerciali superiori ai limiti fissati dalla medesima
legge n. 390, sono assoggettati alla normale disciplina Iva, salvo
che ad essi non siano applicabili le disposizioni recate dall’art.
74, comma quinto, del D.P.R. n. 633 del 1972 od altre speciali
disposizioni.
Per gli stessi soggetti sussiste l’obbligo
del registratore di cassa.
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