Umbria

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

L.R. 25 Maggio 1994, n.15

L.R. 21 Ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche (1)

L.R. 25/5/94 n 15

Art. 14

Formazione e aggiornamento dei volontari

  1. Per le attività formative dei volontari le Province possono avvalersi nell'ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 21/10/1981 n.69 anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.
  2. I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 2 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all'art.8 della legge regionale 21/10/1981,n.69
  3. La regione ai sensi dell'art.6 della legge regionale 21/10/1981 n.69 realizza direttamente iniziative di formazione di rilevante interesse che non risultino realizzabili dalle Province

L.R. 21/10/1981 n.69

Art. 8

Modalità di attuazione delle attività di formazione professionale

  1. L'attuazione delle attività di formazione professionale comprese nel piano attuativo annuale, spetta alla Regione o alle Province secondo le rispettive competenze
  2. Per la realizzazione delle attività formative, i soggetti di cui al primo comma, utilizzano le strutture pubbliche esistenti ed operano il loro adeguamento strutturale e funzionale. Per le esigenze non soddisfatte si avvalgono mediante convenzione delle strutture di enti, associazioni e centri privati.

L.R. 2/3/1999 n. 3

Art. 95

Funzioni e compiti riservati alla Regione

  1. Sono riservati alla Regione funzioni e compiti amministrativi relativi:
  • programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale;
  • adempimenti connessi all'attività di alta formazione di interesse interregionale;
  • adempimenti connessi ai rapporti con l'Unione Europea e alla attuazione e controllo della realizzazione dei programmi comunitari;
  • omissis

L.R. 2/3/1999 n. 3

Art.96

Funzioni e compiti conferiti alle Province

Sono trasferite alle Province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente.

§ 1. Soggetto promotore e finanziatore

Dalla lettura della normativa si evince che la funzione di impulso e realizzazione dell'attività di formazione del volontariato spetta:

  • alla Provincia

Nell'ambito della programmazione pluriennale ed annuale elaborato dalla regione la provincia può organizzare autonomamente attività di formazione;

  • alla Regione

Si prevede che la Regione realizzi direttamente, anche collaborando con altri soggetti pubblici o privati iniziative che non sono realizzabili dalle Province;

  • alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale

La legge dedica particolare attenzione alle organizzazioni di volontariato le quali possono:

  • usufruire dei corsi di formazione organizzati autonomamente dagli enti pubblici purché siano iscritte nell’apposito registro regionale;
  • le organizzazioni iscritte nel registro possono su richiesta della Provincia svolgere attività formative dei volontari;
  • organizzare autonomamente corsi di formazione avvalendosi di contributi pubblici;

Questo dato non si evince direttamente dalla normativa che non prevede vengano stanziati fondi destinati in via esclusiva alla formazione del volontariato. L’attività di formazione viene però di fatto finanziata utilizzando fondi pubblici destinati alla realizzazione di attività di Educazione Permanente, contributi che vengono determinati dall’apposito capitolo della legge di bilancio.

§ 2. Destinatari

Per individuare i destinatari dei contributi è necessario distinguere tra quanto dispone:

  • la legge regionale che non individua alcun requisito specifico di cui devono essere in possesso le organizzazioni per ottenere i contributi;
  • i bandi provinciali con i quali vengono stabilite le modalità di accesso ai fondi destinati alle iniziative di Educazione Permanente. Da questi si deduce che possono presentare progetti e dunque ricevere finanziamenti tutti gli enti e le associazioni con finalità formative e culturali.

§ 3. Modalità di accesso ai fondi

Alla luce dei bandi provinciali pubblicati, gli enti o le associazioni interessate e legittimate ad ottenere i contributi per la formazione dei volontari dovranno presentare alla Provincia:

  • apposita domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante
  • un progetto che illustri l'attività di formazione che si intende eseguire
  • una relazione che evidenzi le precedenti esperienze nel settore e nell'attività proposta e la capacità organizzativa, rappresentativa e il rapporto col territorio interessato al progetto.

Una volta presentate le domande di contributo la Provincia procede ad una loro valutazione tenendo conto da un lato della struttura dell'associazione e dall'altro della valutazione del progetto; saranno escluse quelle domande ritenute inammissibili per carenza dei requisiti richiesti (non vengono accolte ad esempio le richieste presentate fuori termine, sprovviste di domanda di finanziamento o della firma del legale rappresentante) (2)

NOTE:

1) La presente legge è stata modificata da L.R. 28 Maggio 1991 n. 14; L.R. 2 Marzo 1999 n.3

2) Sulla base della documentazione ricevuta risulta che nella provincia di Perugia nessuno ha mai fatto richiesta per usufruire di fondi destinati alla formazione; la provinci a di Treni invece ha per l'anno 1998 destinato fondi all'UNITRE pari a £.24.000.000 e al CENTRO ITALIANO FEMMINILE pari a £.3.000.000

 

 

Umbria

LEGGE REGIONALE SUL VOLONTARIATO

L.R. 25 maggio 1994, n. 15
L.R. 21 Ottobre 1981, n. 69
Modifiche:

L.R. 28 Maggio 1991 n. 14;
L.R. 2 Marzo 1999 n.3

MODALITA’ DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE

Legge regionale Volontariato art. 14 rimanda alle attività formative delle Provincie o ad attività realizzate direttamente dalla Regione che non risultino realizzabili dalle Provincie.

Perugia

Progetto relativo alle iniziative di educazione permanente - PAAP 98/99
(ex D.G.P. 549 del 10.06.98)

Terni

Esiste un piano triennale (a carattere generale) e un piano annuale (attualizzatore)

DELEGA ALLE PROVINCE

in materia di formazione professionale

L. R. 21 ottobre 1981 n. 69 - L.R. 28 maggio 1991, n. 14 pubblicata su BUR del 17 luglio '91

Modifiche:
L.R. 10 marzo '99 n. 3

QUALI TEMI DELLA FORMAZIONE

Province

Perugia

Priorità alle attività bandistiche e di educazione motoria

Terni

Nell’ambito delle attività di educazione permanente sono stati finanziati corsi per le seguenti associazioni di volontariato:

  • Fondi per l’anno accademico dell’UNITRE
  • Fondi per il CIF per un corso di lingua per extracomunitari
  • CENTRI DI SERVIZIO

    Attualmente i C.d.S. sono due istituiti con deliberazione del 01.04.98 dal Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato. (vedi spazio apposito)

    ASS.TO DI RIFERIMENTO

    /

    REFERENTI

    REGIONE

    Giunta Regionale
    Iscrizione registri regionali:
    Dott.ssa Catia Bertinelli tel. 075/5042584 fax 075/5043509

    Uff. Formazione c/o la Regione
    Dott. Dario D’Ingecco tel. 075/5042851 fax 075/5045703

    PROVINCE

    Perugia

    Uff. Programmazione/Formazione Professionale e Servizi Integrati
    Via Palermo, 21/c - 06100 Perugia
    Dirig. Dott.ssa Barbieri
    Funz. Dott.ssa Tacconi tel. 075/5747630

    Terni

    Uff. Formazione Prof.le, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili
    Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 Terni
    Dirig. Dott. Franco Pugliano
    Funz. Dott. Walter Mazzilli tel. 0744/4831

    SITO INTERNET

    E-MAIL

    Internet: http://www.provincia.perugia.it

    I centri di servizio

    1

    Ce.S.Vol. – Centro Servizi Volontoriato della provincia di Perugia
    Strada Santa Lucia, 8 – 06125 Perugia
    Tel. 075/5848625
    Fax 075/5848617
    e-mail:
    cesvolpg@cline.it
    sito internet:
    http://mclink.it/personal/MG4054/cesvol

    Coordinatore e responsabile formazione: Fabrizio Salvatore

    2

    Ce.S.Vol Centro Servizi Volontariato della provincia di Terni
    Via Trieste, 1
    05100 Terni
    Tel 0744/221073
    Fax 0744/229237
    E mail:
    cesvoltr@libero.it

    Presidente: Valerio Ribichini
    Direttore Michela Raschia

     

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