Umbria
FONTI
NORMATIVE PRIMARIE
L.R.
25 Maggio 1994, n.15
L.R.
21 Ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche (1)
L.R.
25/5/94 n 15
Art.
14
Formazione
e aggiornamento dei volontari
- Per le
attività formative dei volontari le
Province possono avvalersi nell'ambito
del sistema formativo regionale di cui
alla legge regionale 21/10/1981 n.69
anche delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro.
- I volontari
aderenti alle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all'art. 2 possono
partecipare ai corsi istituiti dagli enti
pubblici di cui all'art.8 della legge
regionale 21/10/1981,n.69
- La regione
ai sensi dell'art.6 della legge regionale
21/10/1981 n.69 realizza direttamente
iniziative di formazione di rilevante
interesse che non risultino realizzabili
dalle Province
L.R.
21/10/1981 n.69
Art.
8
Modalità
di attuazione delle attività di formazione
professionale
- L'attuazione
delle attività di formazione
professionale comprese nel piano
attuativo annuale, spetta alla Regione o
alle Province secondo le rispettive
competenze
- Per la
realizzazione delle attività formative,
i soggetti di cui al primo comma,
utilizzano le strutture pubbliche
esistenti ed operano il loro adeguamento
strutturale e funzionale. Per le esigenze
non soddisfatte si avvalgono mediante
convenzione delle strutture di enti,
associazioni e centri privati.
L.R.
2/3/1999 n. 3
Art.
95
Funzioni
e compiti riservati alla Regione
- Sono
riservati alla Regione funzioni e compiti
amministrativi relativi:
- programmazione
pluriennale ed annuale della formazione
professionale;
- adempimenti
connessi all'attività di alta formazione
di interesse interregionale;
- adempimenti
connessi ai rapporti con l'Unione Europea
e alla attuazione e controllo della
realizzazione dei programmi comunitari;
- omissis
L.R.
2/3/1999 n. 3
Art.96
Funzioni
e compiti conferiti alle Province
Sono trasferite
alle Province le funzioni in materia di
formazione, orientamento professionale ed
educazione permanente.
§ 1.
Soggetto promotore e finanziatore
Dalla lettura
della normativa si evince che la funzione di
impulso e realizzazione dell'attività di
formazione del volontariato spetta:
Nell'ambito
della programmazione pluriennale ed annuale
elaborato dalla regione la provincia può
organizzare autonomamente attività di formazione;
Si prevede che
la Regione realizzi direttamente, anche
collaborando con altri soggetti pubblici o
privati iniziative che non sono realizzabili
dalle Province;
- alle
Organizzazioni di Volontariato iscritte
nel Registro regionale
La legge dedica
particolare attenzione alle organizzazioni di
volontariato le quali possono:
- usufruire
dei corsi di formazione organizzati
autonomamente dagli enti pubblici purché
siano iscritte nellapposito
registro regionale;
- le
organizzazioni iscritte nel registro
possono su richiesta della Provincia
svolgere attività formative dei
volontari;
- organizzare
autonomamente corsi di formazione
avvalendosi di contributi pubblici;
Questo dato non
si evince direttamente dalla normativa che non
prevede vengano stanziati fondi destinati in via
esclusiva alla formazione del volontariato. Lattività
di formazione viene però di fatto finanziata
utilizzando fondi pubblici destinati alla
realizzazione di attività di Educazione
Permanente, contributi che vengono determinati
dallapposito capitolo della legge di
bilancio.
§ 2.
Destinatari
Per individuare
i destinatari dei contributi è necessario
distinguere tra quanto dispone:
- la legge
regionale che non individua alcun
requisito specifico di cui devono essere
in possesso le organizzazioni per
ottenere i contributi;
- i bandi
provinciali con i quali vengono stabilite
le modalità di accesso ai fondi
destinati alle iniziative di Educazione
Permanente. Da questi si deduce che
possono presentare progetti e dunque
ricevere finanziamenti tutti gli enti e
le associazioni con finalità formative e
culturali.
§ 3.
Modalità di accesso ai fondi
Alla luce dei
bandi provinciali pubblicati, gli enti o le
associazioni interessate e legittimate ad
ottenere i contributi per la formazione dei
volontari dovranno presentare alla Provincia:
- apposita
domanda sottoscritta dal Legale
Rappresentante
- un progetto
che illustri l'attività di formazione
che si intende eseguire
- una
relazione che evidenzi le precedenti
esperienze nel settore e nell'attività
proposta e la capacità organizzativa,
rappresentativa e il rapporto col
territorio interessato al progetto.
Una volta
presentate le domande di contributo la Provincia
procede ad una loro valutazione tenendo conto da
un lato della struttura dell'associazione e dall'altro
della valutazione del progetto; saranno escluse
quelle domande ritenute inammissibili per carenza
dei requisiti richiesti (non vengono accolte ad
esempio le richieste presentate fuori termine,
sprovviste di domanda di finanziamento o della
firma del legale rappresentante) (2)
NOTE:
1) La presente
legge è stata modificata da L.R. 28 Maggio 1991
n. 14; L.R. 2 Marzo 1999 n.3
2) Sulla base
della documentazione ricevuta risulta che nella
provincia di Perugia nessuno ha mai fatto
richiesta per usufruire di fondi destinati alla
formazione; la provinci a di Treni invece ha per
l'anno 1998 destinato fondi all'UNITRE pari a £.24.000.000
e al CENTRO ITALIANO FEMMINILE pari a £.3.000.000
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Umbria
|
LEGGE
REGIONALE SUL VOLONTARIATO
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L.R. 25 maggio
1994, n. 15
L.R. 21 Ottobre 1981, n. 69
Modifiche: L.R. 28 Maggio
1991 n. 14;
L.R. 2 Marzo 1999 n.3
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MODALITA
DI ACCESSO AI FONDI / FONTI NORMATIVE
|
Legge regionale
Volontariato art. 14 rimanda alle attività
formative delle Provincie o ad attività
realizzate direttamente dalla Regione che
non risultino realizzabili dalle
Provincie. Perugia
Progetto
relativo alle iniziative di educazione
permanente - PAAP 98/99
(ex D.G.P. 549 del 10.06.98)
Terni
Esiste
un piano triennale (a carattere generale)
e un piano annuale (attualizzatore)
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DELEGA
ALLE PROVINCE
in materia di
formazione professionale
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L. R. 21 ottobre
1981 n. 69 - L.R. 28 maggio 1991, n. 14
pubblicata su BUR del 17 luglio '91 Modifiche:
L.R. 10 marzo '99 n. 3
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QUALI
TEMI DELLA FORMAZIONE
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Province Perugia
Priorità
alle attività bandistiche e di
educazione motoria
Terni
Nellambito
delle attività di educazione permanente
sono stati finanziati corsi per le
seguenti associazioni di volontariato:
Fondi
per lanno accademico dellUNITRE
Fondi
per il CIF per un corso di lingua
per extracomunitari
|
CENTRI
DI SERVIZIO
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Attualmente i C.d.S.
sono due istituiti con deliberazione del
01.04.98 dal Comitato di Gestione del
Fondo speciale per il Volontariato. (vedi spazio apposito) |
ASS.TO
DI RIFERIMENTO
/
REFERENTI
|
REGIONE Giunta Regionale
Iscrizione registri regionali:
Dott.ssa Catia Bertinelli tel. 075/5042584
fax 075/5043509
Uff.
Formazione c/o la Regione
Dott. Dario DIngecco tel.
075/5042851 fax 075/5045703
PROVINCE
Perugia
Uff.
Programmazione/Formazione Professionale e
Servizi Integrati
Via Palermo, 21/c - 06100 Perugia
Dirig. Dott.ssa Barbieri
Funz. Dott.ssa Tacconi tel. 075/5747630
Terni
Uff.
Formazione Prof.le, Pubblica Istruzione,
Politiche Giovanili
Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 Terni
Dirig. Dott. Franco Pugliano
Funz. Dott. Walter Mazzilli tel.
0744/4831
|
SITO
INTERNET
E-MAIL
|
Internet: http://www.provincia.perugia.it |
I
centri di servizio
1
Ce.S.Vol. Centro Servizi
Volontoriato della provincia di Perugia
Strada Santa Lucia, 8 06125 Perugia
Tel. 075/5848625
Fax 075/5848617
e-mail: cesvolpg@cline.it
sito internet: http://mclink.it/personal/MG4054/cesvol
Coordinatore
e responsabile formazione: Fabrizio Salvatore
2
Ce.S.Vol Centro Servizi
Volontariato della provincia di Terni
Via Trieste, 1
05100 Terni
Tel 0744/221073
Fax 0744/229237
E mail: cesvoltr@libero.it
Presidente:
Valerio Ribichini
Direttore Michela Raschia
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